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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1732

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili dalla Cina, all'esito di un'inchiesta nella quale la Commissione ha accertato dumping, pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e nesso causale. Per determinare il valore normale la Commissione ha fatto ricorso alla metodologia delle distorsioni significative ex articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, scegliendo la Thailandia come paese rappresentativo e la Turchia per alcuni fattori produttivi. Le aliquote provvisorie variano per società, con un dazio generale del 70,9 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC e aliquote individuali per gli operatori cooperanti. Sono inoltre previste regole documentali per l'applicazione delle aliquote individuali, la costituzione di una garanzia e la cessazione della registrazione delle importazioni.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di candele, ceri ed articoli simili attualmente classificati al codice NC 3406 00 00, originari della Repubblica popolare cinese. Sono destinatari pratici del regolamento gli importatori nell'UE, le autorità doganali degli Stati membri, i produttori esportatori cinesi espressamente indicati e, in via residuale, tutte le altre imprese esportatrici cinesi non nominate. L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è destinato a operare in via provvisoria fino alla fase definitiva dell'inchiesta; cessa la registrazione delle importazioni ai sensi del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/511.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732: dazio antidumping provvisorio sulle candele cinesi

Il regolamento adotta misure antidumping provvisorie sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione giunge alla misura all'esito di un'inchiesta avviata su denuncia dell'industria dell'Unione, ritenendo sussistenti dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, nonché l'opportunità di applicare la metodologia speciale dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 in ragione di distorsioni significative in Cina.

Procedura e contesto dell'inchiesta

L'inchiesta è stata aperta il 19 dicembre 2024 su denuncia presentata il 4 novembre 2024 da produttori dell'Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione ha anche disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/511. Sono stati consultati esportatori, importatori, utilizzatori e autorità cinesi; nessun importatore indipendente si è manifestato, mentre numerosi produttori esportatori cinesi hanno collaborato e sono stati selezionati in campione tre operatori, poi ridotti nella gestione istruttoria a fronte di aggiornamenti e mancate risposte ai questionari.

Prodotto oggetto dell'inchiesta e prodotto simile

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da candele, ceri ed articoli simili, classificati al codice NC 3406 00 00; il prodotto in esame è il medesimo bene originario della RPC, classificato attualmente al codice NC ex 3406 00 00. La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell'Unione abbiano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono state respinte le richieste di esclusione avanzate da Qingdao Kingking e dalla CHCIA per candele decorative, profumate o in contenitori particolari.

Dumping e metodo del valore normale

Poiché il fascicolo conteneva elementi di prova di distorsioni significative in Cina, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e non ha utilizzato i prezzi e costi interni cinesi. Il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita non distorti in un paese rappresentativo, individuato nella Thailandia per i dati finanziari disponibili sui produttori di candele, mentre per alcuni fattori produttivi chiave sono stati utilizzati dati turchi per evitare l'influenza di importazioni cinesi distorte. Le SGAV sono state determinate al 14 % e il profitto al 7 %; il valore normale è stato quindi calcolato franco fabbrica.

Distorsioni significative in Cina

La Commissione descrive il sistema economico cinese come caratterizzato da forte intervento pubblico, guida del PCC, pianificazione industriale pervasiva, predominio di imprese statali o controllate, presenza statale nelle imprese, distorsioni nell'allocazione del capitale, nel lavoro, nell'energia, nelle materie prime, nonché nel diritto fallimentare e patrimoniale. In particolare, la paraffina è risultata soggetta a restrizioni e distorsioni relative alle materie prime: l'assenza di rimborso IVA all'esportazione e il significativo divario di prezzo rispetto ai mercati comparabili hanno supportato la conclusione che i prezzi interni cinesi non siano affidabili come base di calcolo. La Commissione ha quindi ritenuto non opportuno utilizzare i costi e i prezzi del mercato interno cinese per il valore normale.

Paese rappresentativo e fonti dei dati

La Commissione ha individuato la Thailandia come paese rappresentativo per il livello di sviluppo economico e per la disponibilità di dati finanziari sui produttori di candele. Per tre fattori produttivi particolarmente esposti a distorsioni cinesi, ossia paraffina, contenitori di vetro e imballaggi di carta, i valori di riferimento sono stati ricavati dalla Turchia, dove le importazioni da paesi diversi dalla Cina erano più significative e i prezzi meno esposti a distorsioni. Sono stati utilizzati GTA e MacMap per i prezzi all'importazione e i dazi, nonché fonti thailandesi ufficiali per manodopera ed energia elettrica. Sono stati altresì chiariti criteri di conversione per i contratti in conto lavorazione, l'aggregazione dei materiali di consumo sotto soglia e l'inclusione dei costi di trasporto e dazi all'importazione.

Margini di dumping

Per i produttori esportatori cooperanti inseriti nel campione, la Commissione ha calcolato margini di dumping provvisori pari al 10,6 % per Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd., al 70,9 % per Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. e Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd., e al 57,5 % per Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. Per le altre società cooperanti non inserite nel campione il margine è stato fissato al 55,5 %; per tutte le altre importazioni originarie della RPC il margine provvisorio è stato fissato al 70,9 %.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione, composta da oltre 80 produttori, ha visto diminuire produzione, vendite, quota di mercato, occupazione e produttività nel periodo in esame. Il consumo dell'Unione è calato del 16 %, mentre le importazioni cinesi sono cresciute del 40 % e la loro quota di mercato è salita dal 13 % al 22 %. I prezzi cinesi sono risultati inferiori a quelli dell'industria unionale, con undercutting medio ponderato tra il 16,7 % e il 43,2 % per una parte significativa delle importazioni e con conseguente contrazione dei prezzi nell'Unione. La redditività dei produttori dell'Unione è scesa dal 9 %-11 % nel 2021 a circa il 3 %-4 % nel periodo dell'inchiesta.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha attribuito il pregiudizio notevole alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, ritenendo che il forte aumento dei volumi e la pressione al ribasso dei prezzi abbiano impedito all'industria dell'Unione di adeguare i prezzi ai costi crescenti. Sono stati esaminati anche altri fattori, quali importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni unionale e calo del consumo, ma nessuno è stato ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale. Le importazioni da altri paesi terzi hanno avuto una presenza marginale e a prezzi più elevati; il calo delle esportazioni dell'industria dell'Unione è stato considerato dovuto alla pressione cinese sui mercati terzi.

Livello della misura e distorsioni sulle materie prime

Poiché il denunciante aveva allegato distorsioni sulle materie prime, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente. Ha accertato che la paraffina, materia prima principale che incide per oltre il 17 % dei costi di produzione, era soggetta a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, anche per effetto del mancato rimborso IVA all'esportazione e dei prezzi interni inferiori ai livelli internazionali. Ha quindi concluso che, nell'interesse dell'Unione, il livello adeguato della misura doveva corrispondere al margine di dumping, senza applicazione della regola del dazio inferiore.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha ritenuto che l'istituzione dei dazi fosse nell'interesse dell'industria dell'Unione, che impiega circa 9 597 lavoratori e opera con redditività non sostenibile. In assenza di collaborazione di importatori e utilizzatori, è stato valutato che le candele incidono marginalmente sui costi di dettaglianti e consumatori e che un eventuale incremento di prezzo avrebbe effetti limitati. Si è quindi escluso che le misure siano contrarie all'interesse dell'Unione.

Dispositivo finale e adempimenti doganali

L'articolo 1 fissa le aliquote provvisorie e richiede, per le aliquote individuali, la presentazione di una fattura commerciale con la dichiarazione specifica sul produttore, sul volume e sull'esattezza dei dati. L'immissione in libera pratica è subordinata a una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. L'articolo 3 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni e la conservazione dei dati relativi ai prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti l'entrata in vigore. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con codice NC 3406 00 00, originari della Repubblica popolare cinese (articolo 1, paragrafo 1).

Aliquote per società e codice TARIC

Sono previste aliquote individuali del 10,6 % per Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd. (codice 89UK), del 70,9 % per Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. e Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd. (codice 89UI), del 57,5 % per Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. (codice 89UJ), del 55,5 % per le altre società cooperanti elencate nell'allegato e del 70,9 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice 8999) (articolo 1, paragrafo 2).

Fattura commerciale valida per le aliquote individuali

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con la dichiarazione testuale prescritta, firmata e datata da un responsabile identificato con nome e funzione; in mancanza, si applica l'aliquota residua del 70,9 % (articolo 1, paragrafo 3).

Garanzia in dogana

L'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio (articolo 1, paragrafo 4).

Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore; le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario, con possibilità per il consigliere-auditore di valutare domande tardive (articolo 2).

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/511; i dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell'Unione non oltre 90 giorni prima dell'entrata in vigore restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento (articolo 3).

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 4).

Come è indicizzato

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