Cassazione Penale, Ordinanza n. 35053/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata fondata sulla mancanza di specificità del motivo, considerato soltanto apparente perché meramente reiterativo delle doglianze di appello già confutate dalla sentenza di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia del 16/12/2024, deducendo un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di frode informatica. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza si limitava a riproporre, in modo pedissequo, le stesse censure già formulate in appello e già espressamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata e senza assolvere la funzione di critica argomentata richiesta al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p.
Indicato come norma incriminatrice del fatto oggetto di affermazione di responsabilità in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo di ricorso sulla motivazione.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una mera riproposizione delle censure già dedotte in appello.
- La doglianza che si limiti a reiterare argomenti già disattesi dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata, è priva di specificità e integra un motivo solo apparente.
- La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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