Ordinanza n. 3161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2187/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'esclusione dalla procedura concorsuale
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di reiezione adottata dal TAR Lazio nell'ambito della procedura selettiva per l'assunzione di 16 Commissari tecnici biologi nel ruolo dei biologi della Polizia di Stato. Il giudizio riguarda l'esclusione del candidato dopo lo svolgimento delle prove scritte. In appello è stata formulata istanza di rinvio, evidenziando la pendenza dinanzi alla stessa Sezione di un distinto appello cautelare, relativo alla graduatoria di merito della medesima procedura. È stata inoltre presentata istanza di oscuramento.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi contro l'ordinanza cautelare del TAR né ha deciso sulla fondatezza della domanda cautelare. Ha accolto l'istanza di rinvio in ragione dell'evidente connessione tra i due appelli, riguardanti la stessa procedura selettiva: il presente giudizio concerne l'esclusione del candidato, mentre l'altro riguarda la graduatoria di merito. Ha quindi disposto la fissazione del ricorso nella medesima udienza camerale individuata per la trattazione dell'appello cautelare iscritto al R.G. n. 6150/2026. Quanto all'istanza di oscuramento, ha dichiarato il non luogo a provvedere, poiché l'appellante aveva già effettuato la notifica per pubblici proclami.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare; l'ordinanza, tuttavia, decide soltanto sul rinvio per connessione e non definisce la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando due appelli cautelari riguardano distinti atti o segmenti della medesima procedura selettiva e presentano un'evidente connessione, il giudice può disporne la trattazione nella stessa udienza camerale per assicurare il coordinamento delle decisioni.
- L'istanza di rinvio per connessione deve essere accolta quando i giudizi pendono dinanzi alla stessa Sezione e la loro trattazione coordinata è funzionale a una decisione coerente su questioni riferibili alla medesima procedura amministrativa.
- Non vi è luogo a provvedere su un'istanza di oscuramento quando, nelle more del giudizio, la parte abbia già compiuto l'adempimento processuale cui l'istanza era funzionale, quale la notifica per pubblici proclami.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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