Ordinanza n. 3821/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza presentata dal ricorrente in data 27.05.2025 (Identificativo domanda MI2210536839) volta ad ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Milano sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza presentata il 27 maggio 2025 per la conversione del titolo di soggiorno. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza depositare documenti o memorie. Il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulterebbe che la Prefettura abbia adottato un preavviso di rigetto e che l'interessato abbia presentato osservazioni, ma tali atti non sono stati depositati in giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire l'intero procedimento, compresi il preavviso di rigetto, le osservazioni dell'interessato, gli eventuali atti successivi e gli atti dai quali verificare se siano state richieste integrazioni documentali o se il procedimento sia stato sospeso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio, riservandone la decisione all'esito dell'istruttoria. Ha disposto che l'Amministrazione depositi tutti gli atti del procedimento, inclusi il preavviso di rigetto, le osservazioni presentate dal ricorrente e gli eventuali atti successivi, entro 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Ha fissato la nuova camera di consiglio per il 25 settembre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il TAR ha richiamato i poteri istruttori esercitati mediante acquisizione degli atti e dei documenti necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, quando dagli atti prodotti emergano elementi che facciano presumere l'adozione di atti endoprocedimentali o lo svolgimento di interlocuzioni non documentate, il giudice può disporre l'acquisizione dell'intero procedimento prima di decidere la domanda.
- L'amministrazione resistente, costituita nel giudizio sul silenzio, deve depositare gli atti del procedimento necessari a consentire la verifica dell'effettivo stato dell'istruttoria, comprese eventuali richieste di integrazione, sospensioni e determinazioni successive.
- La decisione sulla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio può essere riservata all'esito degli incombenti istruttori quando la documentazione disponibile non consenta di stabilire se il procedimento sia ancora pendente e quale attività amministrativa sia stata svolta.
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