Cassazione Penale, Sentenza n. 37863/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva sostituito la misura cautelare non custodiale (obbligo di dimora e presentazione alla P.G.) con la custodia cautelare in carcere per i reati relativi al narcotraffico (art. 73 e 74 d.p.r. 309/90), con aggravanti di natura armata, metodo mafioso e agevolazione dell'associazione mafiosa. Il ricorrente denunciava: (i) uso improprio, ai fini probatori, di una sentenza non passata in giudicato (sentenza del G.U.P. del 22/02/2024) in violazione dell'art. 234 c.p.p.; (ii) mancanza di collegamento probatorio tra il Bagnasco e i soggetti menzionati nella sentenza citata; (iii) insufficiente motivazione del Tribunale in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione, avuto riguardo al tempo trascorso (oltre due anni), e mancato rispetto del principio del minor sacrificio necessario nella scelta della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte (sentenza del 23/10/2025). La Corte ha ritenuto il ricorso, nel complesso, infondato e in parte generico: non è stato dimostrato in quale modo l'uso della sentenza non definitiva abbia inciso in maniera decisiva sulla posizione del Bagnasco. Ha affermato che provvedimenti non definitivi (sentenze non passate in giudicato e ordinanze cautelari relative a coindagati) possono assumere rilievo ai fini della gravità indiziaria se inseriti in un più ampio contesto probatorio e nel quadro della valutazione delle esigenze cautelari. Quanto all'argomento del tempo trascorso, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto una valutazione concreta del pericolo di recidiva specifica, richiamando la co-essenzialità tra attività di narcotraffico e organizzazione mafiosa, le ingenti quantità di stupefacente custodite e la posizione del ricorrente come custode/depositario, concludendo che misure meno afflittive non sarebbero state idonee a interrompere le relazioni criminali. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.p.r. 309/1990, art. 74
Norma sulla disciplina degli stupefacenti in riferimento al reato principale (traffico) con indicazione dell'aggravante "natura armata" e del collegamento con attività mafiosa; invocata quale fattispecie oggetto dell'accusa.
d.p.r. 309/1990, art. 73
Riguarda l'illecito in materia di droghe (detenzione e traffico) in relazione ai quantitativi rilevanti; utilizzata per qualificare le condotte contestate (ingenti quantità di hashish e cocaina).
codice penale, art. 416-bis
"aggravato ai sensi dell'articolo 416-bis.1"
Richiamata la fattispecie di associazione mafiosa e le aggravanti connesse all'agevolazione dell'attività di associazione mafiosa; la sentenza di G.U.P. citata aveva affermato l'esistenza di una associazione a delinquere aggravata dall'art. 416-bis.
codice di procedura penale, art. 234
Disciplina l'utilizzabilità delle sentenze in altri procedimenti; il ricorrente sosteneva che una sentenza non irrevocabile potesse essere usata solo come documento ex art. 234 e non come fonte di valutazione probatoria primaria. La Corte ha osservato che, pur nei limiti previsti, elementi desumibili da provvedimenti non definitivi possono concorrere alla valutazione della gravità indiziaria se inseriti nel contesto probatorio complessivo.
codice di procedura penale, art. 275 (comma 1-bis e comma 3)
L'art. 275 comma 1-bis limita il perimetro valutativo in caso di sentenza non definitiva alla sola verifica delle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato tale principio per giustificare l'uso ai fini cautelari di sentenze non definitive. Il comma 3 è stato menzionato in relazione alla presunzione di pericolosità; la Corte ha evidenziato che il Tribunale non si è basato su tale presunzione ma su una valutazione concreta del rischio di reiterazione.
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
Prevede le esigenze cautelari in caso di pericolo di reiterazione del reato; il ricorrente aveva contestato l'insufficiente motivazione circa l'attualità di tale pericolo, ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sul punto.
codice di procedura penale, art. 238
Richiamato marginalmente per distinguere l'utilizzabilità dei verbali di prove assunte in altro procedimento; la Corte ha sottolineato che l'estraneità del difensore alla fase in cui è stata emessa la sentenza non rileva allo stesso modo dell'utilizzo dei verbali ex art. 238.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le spese nel processo penale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150) e art. 127 c.p.p.
Richiamate in relazione alla trattazione del ricorso su richiesta e con intervento delle parti, non influenti sul merito ma sul rito di trattazione.
regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Una sentenza non passata in giudicato può essere presa in considerazione ai fini della valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, purché il suo contenuto sia inserito e valutato nel contesto probatorio complessivo e non assunto come prova definitiva della responsabilità penale.
- Il ricorrente che censura l'uso di provvedimenti non definitivi deve dimostrare concretamente in che modo tale uso abbia inciso in termini decisivi sulla decisione cautelare; contestazioni generiche rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate.
- A fronte di un significativo intervallo temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare, il Tribunale deve motivare adeguatamente l'attualità del pericolo di reiterazione; tuttavia il decorso del tempo non esclude automaticamente la custodia cautelare se ricorrono elementi concreti che ne giustificano la necessità (es. ruolo organizzativo, ingenti quantità di stupefacente, collegamenti mafiosi).
- Il principio del "minor sacrificio necessario" impone di preferire misure meno afflittive se idonee; spetta al giudice cautelare spiegare perché tali misure non sarebbero sufficienti nel caso concreto (ad es. impossibilità di monitoraggio costante, persistenza di reti criminali operative).
- I provvedimenti cautelari emessi nei confronti di coindagati possono essere utilizzati per attestare fatti di pubblico rilievo (arrestate o misure disposte), ma il loro contenuto deve essere valutato criticamente e inserito in una ricostruzione complessiva degli elementi di gravità indiziaria.
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