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Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2451 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla sentenza n. 158/2024 pubbl. il 26/03/2024 RG n. 550/2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo, sez. lavoro, Giudice Dott.ssa Paola Elefante emessa in data 26.03.2024, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l’idoneo provvedimento, condannando inoltre il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora, per ogni eventuale ulteriore ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, consistente negli interessi legali calcolati sugli importi dovuti alle odierne ricorrenti. quanto al ricorso n. 2452 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla sentenza n. 576/ 2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo, sez. lavoro (proc. n. RG 618/2023) emessa in data 14.12.2023 Giudice Dott. Michele BAsta provvedendo ad emettere, anche direttamente, l’idoneo provvedimento, condannando inoltre il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora, per ogni eventuale ulteriore ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, consistente negli interessi legali calcolati sugli importi dovuti alle odierne ricorrenti. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio per cui si richiede la distrazione in favore del difensore. quanto al ricorso n. 2824 del 2025: per l’esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti sez. lavoro (Sentenza n. 422/2024 pubbl. il 25/10/2024 - RG n. 925/2024 Giudice Dott.ssa Elisabetta Antoci) provvedendo ad emettere, anche direttamente, l’idoneo provvedimento, condannando inoltre il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora, per ogni eventuale ulteriore ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, consistente negli interessi legali calcolati sugli importi dovuti all'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202502824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario, sezione lavoro, concernenti la carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti tre ricorsi per ottenere l'esatta ottemperanza a tre sentenze del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che avevano imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'adozione degli atti necessari in favore dei ricorrenti. Le domande comprendevano anche la richiesta di nomina o adozione diretta dell'idoneo provvedimento e di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sugli importi dovuti, per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e aventi identico esito, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento. In vista della camera di consiglio, la parte ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva adempiuto a quanto stabilito nei titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adempiuto alle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura esecutiva né è stata applicata la penalità di mora richiesta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso sono state liquidate complessivamente in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È indicato quale disposizione applicabile ai giudizi di ottemperanza, ma il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata mediante l'esecuzione dei titoli giudiziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'Amministrazione alle statuizioni contenute nel titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione delle domande esecutive.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, in quanto l'adempimento tardivo ha reso necessaria l'iniziativa processuale del ricorrente.
  • La riunione di ricorsi connessi e aventi identica motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla liquidazione delle spese riferite a ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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