Cassazione Penale, Sentenza n. 2611/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ladogana è indagato per concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: in qualità di amministratore di fatto della "Daunia asfalti s.r.l." avrebbe ottenuto la liquidazione dei compensi relativi ad un appalto per lavori stradali prima che il Comune disponesse dei relativi stanziamenti, mediante l'intervento dell'assessore comunale Mariano Caputo. Il corrispettivo sarebbe stato: euro 6.000 in contanti materialmente consegnati da un consulente (Giancaspro) e la fornitura di circa 50 mc di asfalto scarificato destinato a un'area di parcheggio di pertinenza di uno stabilimento balneare di cui Caputo era socio. In primo luogo era stata disposta la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con arresti domiciliari; l'ordinanza di riesame del Tribunale di Bari ha confermato la misura. Con unico motivo il ricorrente deduceva l'insussistenza del reato (assenza di pactum sceleris; i pagamenti sarebbero state lecite anticipazioni di cassa; Ladogana non sarebbe amministratore di fatto ma semplice operaio; nessun contatto con pagatore/percettore; l'asfalto sarebbe rifiuto e non utilità) e l'inidoneità delle esigenze cautelari (motivazione astratta e sproporzione della misura).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, dove non generiche, le censure sono manifestamente infondate. Ha ritenuto irrilevante la contestazione sull'aggiudicazione (il fatto riguarda l'esecuzione del contratto) e ha confermato che i presupposti fattuali sono sostanzialmente indiscussi: esistenza di remunerazioni indebite all'assessore Caputo e pagamento dei lavori prima dell'esistenza degli stanziamenti e senza rispetto delle procedure di contabilità pubblica. L'asserzione difensiva di mere anticipazioni di cassa è rimasta priva della prova dell'osservanza delle procedure previste dal TUEL (d.lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 174-177 e 182-185). Le restanti doglianze (natura dell'asfalto, ruolo di Ladogana, fatto che Giancaspro abbia agito come emissario, esigenze cautelari) sono state ritenute enunciate in modo generico e non hanno contrastato le motivazioni del Tribunale. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Le norme citate disciplinano le procedure di bilancio e le anticipazioni/gestione della cassa degli enti locali; la Corte ritiene che l'asserita natura di "anticipazione lecita" debba essere provata mediante il rispetto delle procedure del TUEL, altrimenti il pagamento resta indebito e l'atto contrario ai doveri d'ufficio
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del proponente di ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte applica tale sanzione ritenendo la doglianza manifestamente inconsistente
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per valutare l'assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui la Corte ritiene che non sussista tale assenza di colpa
Massime di principio
- Quando la contestazione riguarda condotte poste nella fase di esecuzione del contratto, le censure sulla legittimità dell'aggiudicazione sono ininfluenti rispetto all'accertamento di eventuali illeciti connessi all'esecuzione
- Le presunte "anticipazioni di cassa" da parte di enti locali devono essere dimostrate con la prova del rispetto delle procedure previste dal TUEL; in assenza di tale prova, i pagamenti possono essere qualificati come indebito e contrari ai doveri d'ufficio
- La presenza di intermediari o emissari (es. consulenti che consegnano denaro) non esclude la rilevanza penale della dazione se emerge che tali atti hanno formato oggetto del patto corruttivo tra privato e pubblico ufficiale
- Per impugnare con successo una misura cautelare occorre contestare specificamente e con elementi di fatto e diritto le valutazioni del giudice di merito sulle esigenze cautelari; argomentazioni generiche o meramente assertive sono inammissibili
- Le censure difensive che si limitano a enunciare alternative o possibilità senza documentare o confutare i fatti accertati in sede cautelare saranno considerate manifestamente infondate
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende): è opportuno valutare la concretezza e la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso
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