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Sentenza

Sentenza n. 6550/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2830/2023.

Giustizia amministrativa202404656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto i ricorsi contro i dinieghi di condono edilizio fondati sul parere paesaggistico negativo della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le proprietarie avevano impugnato i dinieghi di accoglimento delle istanze di condono relative a immobili siti in Agropoli, sostenendo violazioni di legge ed eccesso di potere. In appello hanno dedotto tre motivi, sintetizzati come error in iudicando, violazione di legge, difetto ed erroneità della motivazione. In particolare, hanno contestato la tardività del parere negativo della Soprintendenza, assumendo l'applicabilità del termine previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004, nonché, nel merito, la natura negativa del parere, il difetto di istruttoria e di motivazione e la mancata considerazione delle opere di completamento delle strutture esistenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto tempestivo il parere della Soprintendenza, affermando che, per gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico nell'ambito di un procedimento di condono edilizio, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 32, comma 43, l. 326/2003, con termine di 180 giorni per il parere, e non il termine di 45 giorni previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004. Il decorso del termine previsto dalla disciplina condonistica determina soltanto un silenzio-rifiuto impugnabile, mentre il parere sfavorevole impedisce il rilascio del titolo in sanatoria. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguato il parere soprintendentizio, che aveva valutato il manufatto nella sua consistenza attuale: una struttura in cemento armato con platea, pilastri e solaio di copertura, priva di tamponamento perimetrale e ritenuta lesiva dei valori paesaggistici. La normativa sul condono impone di considerare l'immobile nello stato esistente, senza tener conto di opere di completamento future, salvo semplici rifiniture. Il diniego è stato quindi qualificato come espressione non illegittima della discrezionalità amministrativa, immune dai vizi di difetto di istruttoria e motivazione dedotti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 43, l. 326/2003

    Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.

    La disposizione costituisce disciplina speciale per il parere paesaggistico nei procedimenti di condono edilizio: prevede un termine di 180 giorni e stabilisce che il suo decorso dà luogo a silenzio-rifiuto impugnabile, senza comportare il rilascio automatico del titolo in sanatoria.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Non si applica al procedimento per il parere soprintendentizio relativo a opere abusive oggetto di condono, poiché prevale la disciplina speciale dell'art. 32, comma 43, l. 326/2003.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione dell'appello mediante collegamento da remoto in videoconferenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è disciplinato dall'art. 32, comma 43, l. 326/2003, quale normativa speciale rispetto all'art. 146 d.lgs. 42/2004; il termine per la sua adozione è di 180 giorni dalla ricezione della richiesta.
  • Il decorso del termine di 180 giorni previsto per il parere paesaggistico nel procedimento di condono edilizio non determina l'accoglimento dell'istanza, ma consente al richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto; un parere negativo tempestivamente adottato preclude il rilascio del titolo in sanatoria.
  • Nel valutare la compatibilità paesaggistica di un'opera abusiva oggetto di condono, l'amministrazione deve considerare il manufatto nella sua consistenza attuale, senza tener conto di opere di completamento future diverse da semplici rifiniture.
  • Un parere paesaggistico negativo è adeguatamente motivato quando individua le caratteristiche concrete del manufatto, il valore paesaggistico dell'area e il pregiudizio arrecato dai lavori ai valori tutelati; la valutazione rientra nella discrezionalità amministrativa e può legittimamente fondarsi sull'assenza di qualità architettoniche e sul degrado dell'intorno paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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