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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36067/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in devastazione aggravata e sequestro di persona aggravato. Il ricorrente contestava: 1) la carenza di gravità indiziaria e la parcellizzazione delle condotte, sostenendo che le azioni attribuitegli (sottrazione delle chiavi, spinta all'agente, un pugno) dimostrerebbero solo atti finalizzati all'evasione e non alla devastazione; 2) l'assenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, poiché Viscillo si sarebbe limitato alla fase iniziale della sommossa, si sarebbe consegnato subito dopo e a suo favore era stata riconosciuta in altro giudizio l'attenuante dell'art. 62 n. 3 cod. pen. per la vicenda di evasione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni del Tribunale del riesame che avevano ricostruito un quadro di partecipazione piena e rilevante di Viscillo alla rivolta: azione coordinata e preordinata di un gruppo di detenuti finalizzata a creare le condizioni per la fuga, con uso di violenza per impadronirsi delle chiavi e distruggere barriere (block house, portone). È stato ritenuto che le condotte di devastazione non siano assorbite dalla finalità evasiva e che la partecipazione, anche se temporanea, con ruolo causale e violento, giustifichi la gravità indiziaria. Quanto alle esigenze cautelari è stato confermato il pericolo di reiterazione: la condotta dimostra fallimento del percorso rieducativo, la gravità e la violenza espongono a rischio di ripetizione, e la circostanza attenuante riconosciuta in altro giudizio non può automaticamente estendersi al presente procedimento. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 419 cod. pen.

    La norma è richiamata per qualificare il reato di devastazione aggravata; la Corte conferma che le azioni distruttive e violente, anche se finalizzate all'evasione, integrano il delitto autonomo di devastazione quando non sono necessarie all'evasione stessa.

  • art. 605 cod. pen.

    Richiamato per il reato di sequestro di persona aggravato; la presa delle chiavi e l'imprigionamento dell'agente all'interno dell'ufficio sono valutati come elementi costitutivi dell'aggravante.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la sentenza valorizza la partecipazione collettiva e coordinata del gruppo di detenuti come elemento di responsabilità concorsuale.

  • art. 112, primo comma, n. 1 cod. pen.

    Richiamato come parte della descrizione delle fattispecie contestate (concorso in reato); la Corte valuta la rilevanza del contributo personale di Viscillo all'evento criminoso.

  • art. 61, primo comma, n. 2 e n. 10 cod. pen.

    Articoli relativi alle aggravanti richiamate nel capo di imputazione; la sentenza prende in considerazione l'aggravazione per il tipo di condotta violenta e per finalità, confermando la gravità del quadro indiziario.

  • art. 62, n. 3 cod. pen.

    La circostanza attenuante dell'azione per suggestione della folla è stata riconosciuta in altro giudizio relativo all'evasione, ma la Corte ritiene che tale giudicato non sia automaticamente estensibile al procedimento per devastazione e sequestro, non potendo escludere il concorso nel delitto.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Richiamato come aggravante che il giudice del merito ha escluso in altro procedimento; la sentenza evidenzia che l'esito di quell'accertamento non vincola le valutazioni sul presente capo di imputazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Articolo invocato dal ricorrente nella censura sulla motivazione; la Corte ritiene le censure insufficienti e non superanti la valutazione complessiva dei giudici della cautela.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla necessità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte condivide il Tribunale del riesame nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione sulla base del comportamento violento e del fallimento del percorso rieducativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità indiziaria va fatta sul contesto complessivo: la partecipazione a un'azione coordinata e preordinata può giustificare la custodia cautelare anche se il singolo imputato ha partecipato per un periodo limitato.
  • Le condotte finalizzate all'evasione non escludono automaticamente la configurabilità di reati autonomi (p.es. devastazione) se le azioni distruttive non sono strettamente necessarie per evadere.
  • La circostanza attenuante riconosciuta in un procedimento (es. suggestione della folla) non si estende automaticamente ad altri procedimenti con contestazioni diverse e compendi probatori differenti.
  • Il pericolo di reiterazione va valutato in termini di continuità del rischio, non di imminenza: il fallimento del percorso rieducativo e precedenti comportamenti violenti possono suffragare tale pericolo.
  • Gli argomenti difensivi basati sulla parcellizzazione degli eventi sono deboli se gli elementi investigativi mostrano un piano coordinato e ruoli operativi sinergici tra più soggetti.
  • Pregresse vicende pendenti o precedenti con elementi di violenza possono essere valorizzate, nella fase cautelare, per delineare la pericolosità sociale dell'indagato, anche se non ancora definitively accertate in giudizio.

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