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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-338/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017. — Repubblica portoghese contro Commissione europea. — Impugnazione – FEAGA e FEASR – Decisione di esecuzione della Commissione europea – Notificazione al destinatario – Successiva rettifica del formato di stampa dell’allegato – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità. — Causa C-338/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Repubblica portoghese contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato tardivo il ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione relativa a una correzione finanziaria FEAGA/FEASR. Ribadisce che, per gli atti notificati a un destinatario determinato, il dies a quo coincide con la notificazione e non con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La successiva comunicazione del 20 luglio 2015, limitata a correggere il formato di stampa dell’allegato, non era idonea a riaprire il termine di impugnazione.

Impugnazione sul dies a quo del termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE per una decisione di esecuzione della Commissione notificata a uno Stato membro e poi pubblicata nella GUUE.

La questione giuridica

Se, per una decisione della Commissione che designa uno Stato membro quale destinatario e che è stata notificata a tale destinatario, il termine di ricorso decorra dalla notificazione oppure dalla successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; se la seconda comunicazione inviata dalla Commissione per correggere il formato di stampa dell’allegato possa riaprire il termine; e se il Tribunale abbia errato nel dichiarare tardivo il ricorso di annullamento.

Principio di diritto

Per le decisioni della Commissione che designano un destinatario, il termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorre dalla notificazione al destinatario, non dalla successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, anche se l’atto è poi pubblicato. Una successiva comunicazione che si limiti a correggere il formato di stampa dell’allegato, senza modificare contenuto o motivazione della decisione, ha natura meramente confermativa e non apre un nuovo termine di ricorso. Ne consegue che un ricorso proposto oltre due mesi dalla notificazione è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263, sesto comma, TFUE
  • Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione sul termine di ricorso contro una decisione FEAGA/FEASR

La Corte, Sesta Sezione, decide sull’impugnazione proposta dalla Repubblica portoghese contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso di annullamento contro la decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione. La controversia riguarda una correzione finanziaria applicata nell’ambito del FEAGA e del FEASR e, in particolare, il momento iniziale di decorrenza del termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE.

Fatti rilevanti e vicenda procedurale

La Commissione ha adottato il 22 giugno 2015 la decisione controversa, di cui la Repubblica portoghese era espressamente destinataria ai sensi dell’articolo 2. La decisione è stata notificata alla rappresentanza permanente portoghese il 23 giugno 2015 ed è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 10 luglio 2015. Il 20 luglio 2015 la Commissione ha trasmesso una nuova comunicazione, spiegando che l’allegato della decisione notificata poteva presentare problemi di formato di stampa e inviando nuovamente l’allegato senza tali problemi.

Il ricorso di annullamento è stato depositato il 25 settembre 2015. La Commissione ha eccepito l’irricevibilità per tardività e il Tribunale ha accolto l’eccezione, ritenendo che il termine fosse decorso dalla notificazione del 23 giugno 2015 e fosse scaduto il 2 settembre 2015 a mezzanotte.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione preliminare della Commissione sulla ricevibilità dell’impugnazione. Richiama gli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, ricordando che l’impugnazione deve indicare con precisione i capi censurati e gli argomenti di diritto. Nel caso di specie, la Repubblica portoghese non si era limitata a ripetere le difese di primo grado, ma contestava specificamente l’interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE data dal Tribunale.

Normativa rilevante e criterio di decorrenza del termine

Sul merito, la Corte ricorda che l’articolo 263, sesto comma, TFUE fissa un termine di due mesi decorrente, secondo i casi, dalla pubblicazione, dalla notificazione o dalla conoscenza dell’atto. Inoltre, l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE distingue tra gli atti che devono essere pubblicati e le decisioni che designano un destinatario, le quali devono essere notificate ai destinatari e prendono effetto con tale notificazione.

Dal combinato disposto di tali disposizioni la Corte deduce che il dies a quo è la pubblicazione solo quando essa è prevista come condizione di efficacia dell’atto; nelle altre ipotesi, e in particolare per le decisioni che designano un destinatario, il termine decorre dalla notificazione. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non sostituisce né subordina la notificazione ai fini del ricorso del destinatario.

Risposta ai motivi relativi alla pubblicazione e alla certezza del diritto

La Repubblica portoghese sosteneva che la pubblicazione dovesse prevalere e che l’interpretazione del Tribunale fosse contraria alla certezza del diritto, anche alla luce della prassi della Commissione di pubblicare decisioni analoghe nella serie L della Gazzetta ufficiale. La Corte respinge tali argomenti: la formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, letta insieme all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, è chiara e non consente di far decorrere il termine dalla pubblicazione quando l’atto è stato notificato a un destinatario determinato.

La Corte precisa inoltre che la giurisprudenza invocata dalla Repubblica portoghese non modifica tale conclusione: la sentenza Germania/Consiglio del 10 marzo 1998 conferma, anzi, la subordinazione del criterio della conoscenza a quello della pubblicazione o notificazione. Parimenti, la pubblicazione costante di atti analoghi non è sufficiente a fondare una legittima aspettativa idonea a spostare il dies a quo.

Notificazione del 23 giugno 2015 e comunicazione del 20 luglio 2015

Sul primo motivo, la Repubblica portoghese sosteneva che la notificazione del 23 giugno 2015 fosse solo provvisoria e che quella del 20 luglio 2015 costituisse la vera notificazione rilevante ai fini del termine. La Corte respinge anche questo profilo. Richiama il principio per cui una decisione è debitamente notificata quando è comunicata al destinatario e questi è in grado di prenderne conoscenza.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che il 23 giugno 2015 la Repubblica portoghese aveva ricevuto la decisione ed era stata in grado di conoscerne contenuto e motivazione. La successiva comunicazione del 20 luglio 2015 aveva soltanto lo scopo di correggere il formato di stampa dell’allegato, senza incidere sul testo in lingua portoghese né sul contenuto sostanziale della decisione. La Corte qualifica dunque tale comunicazione come meramente confermativa, incapace di aprire un nuovo termine di ricorso.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conferma quindi la legittimità dell’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento per tardività. In applicazione degli articoli 184, paragrafi 1 e 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, è condannata alle spese.

Principio affermato

Per gli atti dell’Unione notificati a un destinatario determinato, il termine di ricorso decorre dalla notificazione e non dalla successiva pubblicazione; una successiva comunicazione puramente tecnica o confermativa non riapre il termine già decorso.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso unionaletermini processualidiritto istituzionale dell'unione europeafeaga e feasrricevibilità del ricorso

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