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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-337/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017. — Repubblica portoghese contro Commissione europea. — Impugnazione – FEAGA e FEASR – Decisione di esecuzione della Commissione europea – Notificazione al destinatario – Successiva rettifica del formato di stampa dell’allegato – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità. — Causa C-337/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato l’irricevibilità del ricorso proposto dal Portogallo contro una decisione di esecuzione della Commissione in materia FEAGA/FEASR. Ha stabilito che, trattandosi di una decisione con destinatario individuato, il termine di ricorso decorre dalla notificazione del 23 giugno 2015 e non dalla successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La comunicazione del 20 luglio 2015, limitata a correggere un problema di formato dell’allegato, non ha fatto sorgere un nuovo termine. L’impugnazione è stata quindi respinta e il Portogallo condannato alle spese.

Impugnazione sulla decorrenza del termine di ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione di esecuzione FEAGA/FEASR notificata al destinatario e poi pubblicata in Gazzetta ufficiale.

La questione giuridica

Se, ai fini del termine di due mesi per proporre ricorso di annullamento ex articolo 263, sesto comma, TFUE, debba rilevare la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una decisione di esecuzione notificata al suo destinatario, oppure la notificazione stessa; e se la successiva comunicazione del 20 luglio 2015, relativa a un mero problema di formato dell’allegato, abbia fatto decorrere un nuovo termine di ricorso.

Principio di diritto

Per gli atti dell’Unione che designano un destinatario, il dies a quo del termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE è la notificazione al destinatario, non la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, poiché l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE impone che tali decisioni prendano effetto con la notificazione. Una successiva comunicazione che corregga solo il formato di stampa dell’allegato e confermi il contenuto già notificato non apre un nuovo termine di ricorso. Di conseguenza, il ricorso del Portogallo era tardivo e l’impugnazione è stata respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263, sesto comma, TFUE
  • Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione di esecuzione (UE) 2015/1119

Impugnazione sulla decorrenza del termine di ricorso contro una decisione FEAGA/FEASR

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica portoghese contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso di annullamento avverso la decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, relativa all’esclusione dal finanziamento dell’Unione di talune spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR. Il nodo centrale è la determinazione del dies a quo del termine di impugnazione ex articolo 263, sesto comma, TFUE.

Fatti e iter procedurale

La Commissione aveva adottato il 22 giugno 2015 la decisione controversa, applicando alla Repubblica portoghese una correzione finanziaria di circa 8 milioni di euro per la misura "Altri aiuti diretti – Ovini e caprini" per gli esercizi 2010-2012. La decisione fu notificata alla rappresentanza permanente portoghese il 23 giugno 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 10 luglio 2015 e accompagnata, il 20 luglio 2015, da una comunicazione relativa a un errore tecnico di formato di stampa dell’allegato.

Il Portogallo ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale il 23 settembre 2015. La Commissione ha eccepito l’irricevibilità per tardività e il Tribunale ha accolto l’eccezione, ritenendo che il termine decorresse dalla notificazione del 23 giugno 2015 e fosse scaduto il 2 settembre 2015. La Repubblica portoghese ha quindi proposto impugnazione alla Corte.

Questioni giuridiche sottoposte alla Corte

La Repubblica portoghese deduceva tre motivi, tutti incentrati sull’erronea applicazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE:

  • la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale avrebbe dovuto prevalere sulla notificazione ai fini della decorrenza del termine;
  • il Tribunale avrebbe dovuto privilegiare un’interpretazione conforme al principio di certezza del diritto e tale da evitare la decadenza;
  • la comunicazione del 20 luglio 2015 avrebbe costituito una nuova notificazione, facendo decorrere un nuovo termine.

La Commissione contestava inoltre la ricevibilità dell’impugnazione, sostenendo che si trattasse di una mera riproposizione degli argomenti già svolti in primo grado.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte ha respinto l’eccezione della Commissione. Ha ricordato che un’impugnazione deve indicare con precisione i capi censurati e gli argomenti di diritto a sostegno, ma può rimettere in discussione l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale. Nel caso di specie, il Portogallo non si limitava a ripetere i motivi di primo grado, ma contestava specificamente l’interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE adottata dal Tribunale.

Ragionamento della Corte sul dies a quo

La Corte ha richiamato il tenore dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, secondo cui il termine di due mesi decorre, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal momento in cui questi ne ha avuto conoscenza. Ha poi coordinato tale disposizione con l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, che prevede che le decisioni che designano un destinatario siano notificate ai destinatari e prendano effetto con la notificazione.

Da questo combinato disposto la Corte ha tratto una regola netta: per gli atti che hanno un destinatario, la data rilevante per il termine di ricorso è la notificazione, non la pubblicazione. La pubblicazione non sostituisce né subordina la notificazione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, in presenza di un atto notificato a un destinatario, fa fede il testo notificato anche se l’atto è successivamente pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Esclusione del rilievo della pubblicazione e degli argomenti di equità

La Corte ha escluso che la sentenza Germania/Consiglio del 1998 potesse sostenere la tesi portoghese: quella giurisprudenza conferma solo che la conoscenza dell’atto è criterio residuale, subordinato alla pubblicazione o alla notificazione. Ha inoltre osservato che il significato dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, letto insieme all’articolo 297 TFUE, è chiaro e non lascia spazio a un’interpretazione diversa basata sul principio di certezza del diritto, sulla prassi della Commissione o su un preteso errore scusabile.

Effetti della comunicazione del 20 luglio 2015

Quanto alla seconda comunicazione, la Corte ha ritenuto che la decisione fosse stata debitamente notificata il 23 giugno 2015, poiché la Repubblica portoghese era stata messa in grado di conoscere il contenuto della decisione e la sua motivazione. La successiva comunicazione del 20 luglio 2015 aveva unicamente lo scopo di correggere il formato di stampa delle tabelle numeriche dell’allegato e non incideva sul contenuto né sulla versione in lingua portoghese.

La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui un atto meramente confermativo non apre un nuovo termine di ricorso: la comunicazione successiva non poteva riaprire i termini già decorsi.

Dispositivo

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato la Repubblica portoghese alle spese.

Principi affermati

  • Per una decisione dell’Unione con destinatario designato, il termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorre dalla notificazione al destinatario.
  • La successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non sposta il dies a quo.
  • Una comunicazione successiva che si limiti a correggere un aspetto tecnico o confermi un atto già notificato non fa decorrere un nuovo termine di ricorso.
  • La certezza del diritto non consente di derogare al tenore chiaro degli articoli 263 e 297 TFUE.

Come è indicizzato

Materieimpugnazionetermini processualifeagafeasraiuti agricoli

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