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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-154/16

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017. — «Latvijas Dzelzceļš» VAS contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments. — Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 94, paragrafo 1, e 96 – Regime del transito comunitario esterno – Responsabilità dell’obbligato principale – Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione al controllo doganale – Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale – Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore – Articolo 213 – Pagamento in solido dell’obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Articoli 201, 202 e 205 – Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta – Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione – Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato. — Causa C-154/16

Giurisprudenza europea62016CJ0154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il regime doganale e IVA applicabile quando, durante un transito comunitario esterno, una parte della merce viene distrutta o perduta irrimediabilmente. Esclude la sottrazione al controllo doganale ex articolo 203, ma riconduce la fattispecie all’articolo 204, con possibilità di esonero solo se ricorrono forza maggiore o caso fortuito. Esclude inoltre l’IVA all’importazione sulla parte di merce distrutta e precisa che l’obbligato principale resta debitore del dazio, senza che l’amministrazione sia obbligata a rivalersi anche sullo spedizioniere.

Transito comunitario esterno: effetti della perdita/distruzione di parte della merce su dazi doganali, IVA all’importazione e responsabilità solidale dell’obbligato principale e dello spedizioniere

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza: se la mancata presentazione all’ufficio doganale di destinazione dell’intero quantitativo di merce vincolata al transito esterno, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di parte della merce, integri una sottrazione al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale oppure, in subordine, un inadempimento agli obblighi del regime ai sensi dell’articolo 204, con possibile esclusione dell’obbligazione in caso di forza maggiore/caso fortuito ex articolo 206; se, in tale ipotesi, sia dovuta anche l’IVA all’importazione; e se l’obbligato principale risponda comunque del debito, nonché se l’autorità doganale debba necessariamente attivare anche la responsabilità solidale dello spedizioniere.

Principio di diritto

La Corte afferma che la perdita o distruzione totale, adeguatamente provata, di parte della merce vincolata al transito esterno esclude l’applicazione dell’articolo 203 del codice doganale, ma integra in linea di principio un inadempimento degli obblighi del regime ai sensi dell’articolo 204, con nascita del dazio per la parte non presentata, salvo prova di forza maggiore o caso fortuito secondo criteri restrittivi; la stessa merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa non è "importata" ai fini IVA e quindi l’IVA non è dovuta. L’obbligato principale resta responsabile del dazio anche se lo spedizioniere ha a sua volta mancato ai propri obblighi, ma l’autorità doganale non è tenuta ad agire anche contro lo spedizioniere in via solidale, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CE) n. 648/2005
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 92 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 96 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 202 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 206 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 360 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 60 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 61 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 70 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 71 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 201 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 202 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE

Transito comunitario esterno, perdita di merce e obbligazioni doganali e IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Corte Suprema lettone) in una controversia tra la società ferroviaria statale Latvijas Dzelzceļš VAS, obbligato principale nel regime di transito, e l’amministrazione tributaria lettone. La Corte è chiamata a chiarire gli effetti, sul piano dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione, della mancata presentazione all’ufficio doganale di destinazione dell’intero quantitativo di merce, a seguito della distruzione totale o della perdita irrimediabile di parte del carico durante il trasporto.

Fatti e procedimento principale

La merce, un solvente trasportato in carri cisterna, era stata vincolata al regime del transito comunitario esterno. Durante il trasporto in Lettonia fu constatata una perdita da un dispositivo di scarico inferiore di uno dei carri cisterna; all’arrivo risultavano mancanti 2448 kg di merce. L’amministrazione doganale calcolò sia dazi doganali sia IVA all’importazione a carico della LDz, che impugnò la decisione sostenendo, tra l’altro, che vi fossero più soggetti responsabili e che la perdita fosse riconducibile a distruzione o forza maggiore.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama le disposizioni del codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005) relative a:

  • transito esterno (articoli 91 e 92);
  • obblighi dell’obbligato principale (articolo 96);
  • nascita dell’obbligazione doganale per sottrazione al controllo doganale (articolo 203);
  • nascita dell’obbligazione per inadempimento degli obblighi del regime (articolo 204);
  • deroga in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile per causa inerente alla natura della merce, caso fortuito o forza maggiore (articolo 206);
  • solidarietà tra più debitori (articolo 213).

In materia IVA, sono centrali la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), 70 e 71, nonché gli articoli 201, 202 e 205 sul soggetto passivo all’importazione e sulla responsabilità solidale.

Prima questione: articolo 203 del codice doganale

La Corte ricorda che la sottrazione al controllo doganale comprende qualsiasi azione od omissione che impedisca all’autorità doganale di accedere alla merce e di effettuare i controlli previsti. Tuttavia, tale disciplina presuppone un rischio che la merce possa essere immessa nel circuito economico dell’Unione senza sdoganamento.

Nel caso di distruzione totale o perdita irrimediabile di parte della merce, questo rischio manca: una merce inesistente o inutilizzabile da chiunque non può essere immessa nel circuito economico dell’Unione. Perciò l’articolo 203 non si applica se la distruzione o la perdita irrimediabile sono adeguatamente provate.

Seconda questione: articolo 204 e articolo 206 del codice doganale

Escluso l’articolo 203, la situazione rientra nell’articolo 204, perché la presentazione all’ufficio di destinazione di un quantitativo inferiore a quello dichiarato equivale al mancato adempimento dell’obbligo di presentare la merce intatta ex articolo 96, paragrafo 1, lettera a). In linea di principio, ciò fa sorgere l’obbligazione doganale per la parte non presentata.

La Corte precisa però che l’articolo 206 costituisce una deroga: nessuna obbligazione sorge se l’interessato prova che l’inadempimento è dipeso da distruzione totale o perdita irrimediabile per causa inerente alla natura della merce o per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso del solvente disperso per chiusura scorretta o danno del dispositivo di scarico, il giudice nazionale deve verificare se vi sia un evento anomalo ed estraneo all’operatore e inevitabile nonostante tutte le precauzioni. Una semplice violazione del dovere di diligenza non integra forza maggiore o caso fortuito.

Terza questione: IVA all’importazione

La Corte afferma che l’IVA all’importazione è dovuta solo quando il bene è effettivamente importato, cioè quando entra nel circuito economico dell’Unione. Poiché la merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa non può essere svincolata dal regime né immessa nel circuito economico, non può essere considerata "importata" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

Ne deriva che l’IVA non è dovuta per la parte di merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al transito esterno.

Quarta questione: responsabilità dell’obbligato principale

La Corte ribadisce che l’obbligato principale, quale titolare del regime, resta responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta per l’inadempimento agli obblighi del transito, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto ai propri obblighi ex articolo 96, paragrafo 2. La responsabilità dell’obbligato principale è oggettiva e serve a garantire il buon funzionamento del regime e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Quinta questione: responsabilità solidale e poteri dell’autorità doganale

Pur potendo lo spedizioniere essere anch’egli debitore e quindi responsabile in solido ai sensi dell’articolo 213, la Corte precisa che la solidarietà è uno strumento a disposizione delle autorità nazionali, non un obbligo di agire contro tutti i debitori possibili. L’amministrazione doganale è tenuta a chiedere il pagamento all’obbligato principale, ma non è obbligata ad attivare anche la responsabilità solidale dello spedizioniere.

La Corte non risponde alle questioni sesta e settima, assorbite dalla risposta alla quinta.

Dispositivo

La Corte decide che:

  • l’articolo 203 non si applica alla distruzione totale o perdita irrimediabile adeguatamente provata di parte della merce in transito;
  • l’articolo 204 si applica, salvo prova di forza maggiore o caso fortuito ex articolo 206;
  • l’IVA non è dovuta per la parte distrutta o irrimediabilmente persa;
  • l’obbligato principale resta responsabile del dazio, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto i propri obblighi;
  • l’autorità doganale non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del trasporto e per chi assiste imprese coinvolte in regimi di transito, la pronuncia distingue nettamente tra:

  • sottrazione al controllo doganale, che presuppone il rischio di immissione nel circuito economico;
  • inadempimento agli obblighi del regime, che si configura anche quando la merce arriva in quantità inferiore;
  • esonero per forza maggiore o caso fortuito, che richiede prova rigorosa;
  • esclusione dell’IVA se il bene è definitivamente uscito dalla disponibilità economica perché distrutto o irrimediabilmente perduto.

La sentenza conferma inoltre che l’obbligato principale resta il primo responsabile nei confronti del fisco doganale, mentre la solidarietà con altri soggetti è un meccanismo facoltativo per l’amministrazione, non una garanzia processualmente azionabile dall’obbligato principale per sottrarsi al debito.

Come è indicizzato

Materiedazio doganaletransito comunitario esternoiva all’importazioneresponsabilità solidaleforza maggiore e caso fortuito

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