Corte di giustizia, Sentenza C-48/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2017. — ERGO Poist’ovňa, a.s. contro Alžbeta Barlíková. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda. — Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Provvigione dell’agente commerciale – Articolo 11 – Parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il terzo e il preponente – Conseguenze sul diritto alla provvigione – Nozione di “circostanze imputabili al preponente”. — Causa C-48/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita da un rinvio pregiudiziale slovacco, ha chiarito la disciplina della provvigione dell’agente commerciale nei contratti di durata, in particolare assicurativi. Ha affermato che l’estinzione del diritto alla provvigione può riguardare anche la mancata esecuzione parziale del contratto e che è ammissibile un rimborso proporzionale delle provvigioni già riscosse. Ha inoltre precisato che le "circostanze imputabili al preponente" devono essere accertate in modo sostanziale, considerando tutte le circostanze rilevanti e non solo la causa giuridica immediata dell’estinzione.
Rinvio pregiudiziale sulla restituzione proporzionale delle provvigioni dell’agente commerciale in caso di parziale mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo e sulla nozione di circostanze imputabili al preponente ex articolo 11 della direttiva 86/653/CEE.
La questione giuridica
Se l’articolo 11 della direttiva 86/653/CEE consenta: 1) che il diritto alla provvigione si estingua anche in caso di parziale mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo, non solo di totale inesecuzione; 2) che il contratto di agenzia preveda il rimborso proporzionale della provvigione in caso di mancata esecuzione parziale, senza violare il divieto di deroghe a detrimento dell’agente; 3) come debba intendersi la nozione di "circostanze imputabili al preponente", e cioè se occorra considerare solo la causa giuridica immediata dell’estinzione o anche le circostanze di fatto e di diritto che hanno indotto il terzo all’inadempimento.
Principio di diritto
L’articolo 11 della direttiva 86/653/CEE va interpretato nel senso che il diritto alla provvigione può estinguersi anche quando il contratto tra preponente e terzo sia eseguito solo parzialmente; di conseguenza, una clausola che imponga all’agente la restituzione di una quota proporzionale della provvigione non è, in sé, vietata, purché il rimborso sia strettamente proporzionato alla mancata esecuzione e questa non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente. Inoltre, la nozione di "circostanze imputabili al preponente" non si limita alla causa giuridica immediata dell’estinzione del contratto, ma comprende tutte le circostanze di fatto e di diritto all’origine della mancata esecuzione, da valutare globalmente dal giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 86/653/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 86/653/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 86/653/CEE
- Articolo 6, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 86/653/CEE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 86/653/CEE
- Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 86/653/CEE
- Articolo 642 del codice di commercio slovacco
- Articolo 652 del codice di commercio slovacco
- Articolo 660 del codice di commercio slovacco
- Articolo 662 del codice di commercio slovacco
- Articolo 801 del codice civile slovacco
Provvigione dell’agente commerciale e mancata esecuzione parziale del contratto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva 86/653/CEE in una controversia tra una società assicurativa e una persona che svolgeva attività di intermediazione/agenzia per la vendita di polizze. Il problema nasceva da clausole contrattuali che prevedevano la restituzione, totale o parziale, delle provvigioni anticipate quando i clienti interrompevano il pagamento dei premi e i contratti di assicurazione si estinguevano ipso iure.
Fatti e procedimento principale
ERGO Poist’ovňa a.s. aveva stipulato con la sig.ra Alžbeta Barlíková un contratto qualificato dal giudice del rinvio come contratto di agenzia commerciale, relativo all’intermediazione di contratti assicurativi. La provvigione era pagata anticipatamente alla conclusione del contratto con il cliente, ma diventava definitivamente acquisita solo se il rapporto assicurativo non si risolveva prima di tre o cinque anni.
Alcuni clienti avevano cessato di pagare i premi dopo pochi mesi, con conseguente estinzione automatica dei contratti ai sensi dell’articolo 801 del codice civile slovacco. ERGO chiedeva quindi alla sig.ra Barlíková il rimborso delle provvigioni versate in anticipo, per un importo complessivo di EUR 11.421,42. La convenuta sosteneva che la cessazione dei contratti fosse imputabile alla società, a causa del comportamento scorretto tenuto nei confronti dei clienti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 7, 10 e 11 della direttiva 86/653/CEE.
- L’articolo 7, paragrafo 1, riconosce il diritto alla provvigione per l’operazione conclusa grazie all’intervento dell’agente.
- L’articolo 10, paragrafo 1, stabilisce che la provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui l’operazione è eseguita o avrebbe dovuto esserlo.
- L’articolo 11, paragrafo 1, prevede che il diritto alla provvigione può estinguersi solo se è certo che il contratto tra terzo e preponente non sarà eseguito e se la mancata esecuzione non è dovuta a circostanze imputabili al preponente; il paragrafo 2 impone il rimborso delle provvigioni già riscosse; il paragrafo 3 vieta deroghe a detrimento dell’agente.
Prima questione: totale o parziale mancata esecuzione
La Corte osserva che, nella maggior parte delle versioni linguistiche, l’espressione "se e nella misura in cui" indica che il diritto alla provvigione si estingue nella stessa misura in cui il contratto non viene eseguito. In combinato disposto con gli articoli 7 e 10 della direttiva, ciò significa che la provvigione matura in parallelo all’esecuzione dell’operazione e, per i contratti di durata come quelli assicurativi, anche in funzione del tempo di effettivo mantenimento del rapporto.
Ne deriva che l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, copre non solo la totale mancata esecuzione, ma anche quella parziale, ad esempio quando non viene raggiunto il volume d’affari previsto o il contratto non dura quanto pattuito.
Seconda questione: clausola di rimborso proporzionale
Quanto alla clausola contrattuale che impone all’agente il rimborso di una quota proporzionale della provvigione in caso di mancata esecuzione parziale, la Corte esclude che essa costituisca, di per sé, una deroga vietata a detrimento dell’agente. Tale clausola è compatibile con la direttiva se il rimborso è strettamente proporzionato alla misura della mancata esecuzione.
La Corte precisa però due limiti:
- non è consentito imporre all’agente un rimborso superiore alla quota di provvigione corrispondente alla parte di contratto non eseguita;
- non si può, con il contratto, eliminare la condizione per cui la mancata esecuzione non deve essere dovuta a circostanze imputabili al preponente.
Terza questione: circostanze imputabili al preponente
La Corte interpreta in modo ampio la nozione di "circostanze imputabili al preponente". Non rileva soltanto la causa giuridica immediata che ha determinato l’estinzione del contratto tra preponente e terzo, ma anche l’insieme delle circostanze di fatto e di diritto che hanno originato la mancata esecuzione.
Il giudice nazionale deve quindi verificare, nel caso concreto, se il comportamento del preponente abbia provocato la perdita di fiducia del cliente e, di conseguenza, l’inadempimento del terzo. Una lettura restrittiva, limitata alla sola causa giuridica formale dell’estinzione, consentirebbe al preponente di evitare il pagamento della provvigione anche quando l’inadempimento dipenda sostanzialmente dalla sua condotta, in contrasto con la finalità protettiva della direttiva e con i principi di lealtà e buona fede nei rapporti tra le parti.
Decisione della Corte
La Corte conclude che:
- l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, si applica anche alla parziale mancata esecuzione;
- la clausola di rimborso proporzionale non è vietata se è proporzionata e se non ricorre una circostanza imputabile al preponente;
- la nozione di circostanze imputabili al preponente va accertata considerando tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti.
Principio utile per la pratica
Per i contratti di agenzia, soprattutto in ambito assicurativo e nei rapporti di durata, la provvigione non è intangibile una volta percepita: può essere ridotta o restituita pro quota se il rapporto con il cliente si interrompe parzialmente o totalmente, ma solo entro limiti rigorosi e senza penalizzare l’agente quando l’inadempimento dipende dal preponente. Il giudice nazionale deve svolgere un accertamento sostanziale delle cause della mancata esecuzione, senza fermarsi alla sola causa giuridica formale dell’estinzione.
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