Corte di giustizia, Sentenza C-339/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2017. — Repubblica portoghese contro Commissione europea. — Impugnazione – FEAGA e FEASR – Decisione di esecuzione della Commissione europea – Notificazione al destinatario – Successiva rettifica del formato di stampa dell’allegato – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità. — Causa C-339/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione del Portogallo contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato tardivo il ricorso di annullamento contro una decisione di esecuzione della Commissione in materia FEAGA/FEASR. Conferma che, per le decisioni destinate a un soggetto determinato, il dies a quo del termine per ricorrere è la notificazione, non la pubblicazione in GUUE. La successiva rettifica tecnica dell’allegato non apre un nuovo termine, trattandosi di mera conferma dell’atto già notificato.
Impugnazione respinta: per una decisione della Commissione notificata a uno Stato membro il termine per ricorrere ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorre dalla notificazione, non dalla successiva pubblicazione né da una rettifica tecnica dell’allegato.
La questione giuridica
Se il termine per proporre ricorso di annullamento contro una decisione di esecuzione della Commissione, destinata a uno Stato membro, decorra dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure dalla notificazione al destinatario; se una successiva comunicazione di rettifica del solo formato di stampa dell’allegato apra un nuovo termine di ricorso; e se il Tribunale abbia errato nel dichiarare tardivo il ricorso.
Principio di diritto
Per un atto dell’Unione che designa un destinatario, ai fini del termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE rileva la notificazione effettuata al destinatario, poiché l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE attribuisce a tale notificazione l’efficacia dell’atto; la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non fa decorrere un nuovo termine, né una comunicazione successiva che corregga solo il formato di stampa dell’allegato riapre il termine, se il destinatario aveva già potuto conoscere il contenuto e la motivazione della decisione notificata.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, sesto comma, TFUE
- Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Termine di ricorso contro una decisione della Commissione notificata a uno Stato membro
La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta dalla Repubblica portoghese avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso di annullamento contro la decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, relativa all'esclusione di alcune spese dal finanziamento FEAGA e FEASR. La questione centrale è la determinazione del dies a quo del termine di cui all'articolo 263, sesto comma, TFUE per un atto notificato a uno Stato membro e successivamente pubblicato in GUUE.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva adottato il 22 giugno 2015 la decisione controversa, notificata alla rappresentanza permanente del Portogallo il 23 giugno 2015 con il numero C(2015) 4076. La decisione è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 10 luglio 2015. Il 20 luglio 2015 la Commissione ha trasmesso una comunicazione informando che, per un errore tecnico, l'allegato poteva presentare problemi di formato di stampa e che veniva rinviato l'allegato "esente da ogni problema di formato di stampa".
Il Portogallo ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale il 23 settembre 2015. La Commissione ha eccepito l'irricevibilità per tardività e il Tribunale ha accolto l'eccezione, ritenendo che il termine decorresse dalla notificazione del 23 giugno 2015 e fosse scaduto il 2 settembre 2015 a mezzanotte, incluso il termine in ragione della distanza.
Motivi dell'impugnazione
La Repubblica portoghese ha dedotto tre motivi, tutti fondati su errori di diritto nell'applicazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE. In sintesi, ha sostenuto che:
- la pubblicazione nella GUUE dovesse prevalere o quantomeno essere determinante per il dies a quo;
- il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la norma in modo da evitare la decadenza;
- la comunicazione del 20 luglio 2015 costituirebbe una notificazione "definitiva" idonea a far decorrere un nuovo termine, poiché quella del 23 giugno sarebbe stata soltanto provvisoria o incompleta.
Ricevibilità dell'impugnazione
La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui un'impugnazione non può limitarsi a riprodurre pedissequamente gli argomenti già svolti in primo grado, ma è ricevibile quando contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto dell'Unione effettuata dal Tribunale. Nel caso concreto, il Portogallo non chiedeva un mero riesame del fatto, bensì contestava specificamente il ragionamento giuridico del Tribunale sull'articolo 263, sesto comma, TFUE.
Ragionamento della Corte sul dies a quo
La Corte ricorda che l'articolo 263, sesto comma, TFUE prevede un termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. Inoltre, l'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE stabilisce che le decisioni che designano un destinatario devono essere notificate a quest'ultimo e prendono effetto con tale notificazione.
Dal combinato disposto delle due disposizioni la Corte trae la regola secondo cui, per gli atti che designano un destinatario, il dies a quo è la data della notificazione; la pubblicazione è rilevante solo per gli atti che il Trattato assoggetta a pubblicazione. La Corte richiama anche la sentenza Consten e Grundig/Commissione, secondo cui, per un atto notificato ai suoi destinatari, fa fede il testo notificato, anche se l'atto è pubblicato in GUUE. Ne deriva che la pubblicazione non si sostituisce alla notificazione e non la subordina ai fini del termine di ricorso.
La Corte esclude inoltre che la sentenza Germania/Consiglio del 1998 possa condurre a una soluzione diversa, poiché conferma piuttosto la subordinazione del criterio della conoscenza alla pubblicazione o notificazione.
Conseguenze per la decisione impugnata
Alla luce di tali principi, la Corte afferma che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel prendere come riferimento la notificazione del 23 giugno 2015 e non la pubblicazione del 10 luglio 2015. Il ricorso del Portogallo non può quindi considerarsi tempestivo sulla base della pubblicazione.
La Corte respinge anche gli argomenti relativi alla certezza del diritto, all'asserita prassi della Commissione di pubblicare le decisioni di liquidazione nel settore agricolo e alla pretesa confusione ingenerata in un singolo di buona fede. Poiché il combinato disposto degli articoli 263 e 297 TFUE è chiaro, non vi è spazio per un'interpretazione alternativa che consenta di agganciare il termine alla pubblicazione o di ravvisare un errore scusabile.
Seconda notificazione e mera conferma dell'atto
Quanto al motivo fondato sulla comunicazione del 20 luglio 2015, la Corte constata che la decisione del 23 giugno 2015 era stata regolarmente notificata e che il Portogallo aveva potuto conoscerne il contenuto e la motivazione. La comunicazione successiva aveva il solo scopo di correggere il formato di stampa di alcune tabelle dell'allegato e non modificava il contenuto della versione in lingua portoghese, né la sua presentazione sostanziale.
In tali condizioni, la comunicazione del 20 luglio non costituiva un nuovo atto idoneo ad aprire un nuovo termine di ricorso, ma solo una conferma dell'atto già notificato. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso contro una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non impugnata nei termini è irricevibile.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l'impugnazione. In applicazione delle norme sulle spese del procedimento di impugnazione, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, è condannata alle spese su domanda della Commissione.
Principio affermato
Per una decisione della Commissione che designa uno Stato membro come destinatario, il termine di ricorso decorre dalla notificazione al destinatario; la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non fa rinascere il termine. Una rettifica tecnica successiva dell'allegato non riapre il termine se l'atto notificato consentiva già di conoscere contenuto e motivazione della decisione.
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