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Sentenza

Sentenza n. 2869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 809 del 2 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202500553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva annullato i dinieghi comunali all'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo error in iudicando, sostenendo che il diniego fosse sorretto da un'adeguata istruttoria e che la localizzazione dell'impianto fosse stata individuata mediante una pianificazione condivisa con gli operatori. Secondo l'appellante, la pianificazione comunale avrebbe legittimamente individuato i siti nei quali consentire l'installazione e la mancata conformità dell'area proposta dall'operatore avrebbe giustificato il diniego. L'operatore appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado: violazione degli artt. 3, 43, 44 e 51 d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, per avere il Comune trasformato siti preferenziali in aree esclusive; violazione dell'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, per avere applicato l'onere di dimostrare l'impossibilità di localizzazioni alternative al di fuori dei casi di siti sensibili; incompetenza e sviamento, per il ricorso a una società privata per elaborazioni relative all'impatto elettromagnetico; invalidità derivata del piano territoriale; violazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 259/2003, dell'art. 4, par. 3, TUE e del decreto ministeriale 4 novembre 2016. Il diniego era motivato principalmente con la non conformità dell'area proposta rispetto alla mappa comunale delle localizzazioni, oltre che con la mancata produzione di verifiche sul deposito strutturale e sulla distanza dalla scuola elementare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento dei dinieghi. Ha ritenuto che le infrastrutture di telecomunicazione siano opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e di preminente interesse generale, soggette a un regime autorizzatorio semplificato, pur nel rispetto degli interessi sensibili. L'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 consente ai Comuni di adottare criteri di corretto insediamento e di minimizzazione dell'esposizione, ma vieta limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base; limiti specifici sono ammissibili con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. La disciplina comunale, pertanto, deve essere interpretata sistematicamente: i siti indicati nella mappa costituiscono siti preferenziali e non aree automaticamente ostative all'installazione in altro sito richiesto dall'operatore. Il Comune avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e comparativa, verificando se il sito preferenziale garantisse una copertura effettivamente equivalente a quella del sito proposto. La mera affermazione della comparabilità dei siti non era sufficiente a dimostrare l'effettiva equivalenza del servizio e non integrava una compiuta istruttoria né una motivazione adeguata. Il Collegio non ha esaminato i motivi riproposti dall'operatore, ritenendoli assorbiti, e ha precisato che, nel riesercizio del potere, il Comune dovrà valutare anche la necessità del deposito strutturale e la distanza dalla scuola elementare, profili presenti nel diniego ma non esaminati nel giudizio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    “I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.6.”

    La norma consente criteri localizzativi e siti preferenziali, ma vieta limiti generalizzati alla localizzazione; limiti specifici sono ammissibili solo con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.

  • art. 9, comma 1, L.R. Toscana n. 49/2011

    “Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto: a) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1; b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis; c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio; d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”

    La programmazione comunale deve coordinare criteri localizzativi, esigenze di copertura del servizio e minimizzazione dell'esposizione, senza trasformare la localizzazione pianificata in un divieto automatico per siti alternativi.

  • art. 6, comma 8, Regolamento comunale per l'installazione di impianti di telecomunicazioni

    “L’installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni, elaborata nel rispetto delle esigenze avanzate dalle compagnie richiedenti, attraverso la trasmissione annuale del programma di sviluppo della rete ed aggiornata periodicamente secondo le esigenze dei richiedenti”

    La disposizione regolamentare deve essere interpretata alla luce delle norme primarie: la mappa individua siti preferenziali e non può essere intesa come fonte di un divieto generalizzato di installazione in siti diversi.

  • artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 48 d.lgs. n. 259/2003

    Sono richiamati quali disposizioni di riferimento per il corretto insediamento degli impianti di comunicazione elettronica e per il regime autorizzatorio semplificato delle relative infrastrutture.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. n. 259/2003

    Sono richiamati per qualificare le infrastrutture di telecomunicazione come opere di pubblica utilità e di preminente interesse generale e per il favor alla loro diffusione.

  • art. 4, par. 3, TUE

    La disposizione è stata invocata dall'operatore per il principio dell'effetto utile, ma il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

Massime di principio

  • La pianificazione comunale degli impianti di telefonia mobile può individuare criteri localizzativi e siti preferenziali, ma non può trasformare tali indicazioni in un divieto generalizzato di installazione in ogni area diversa da quelle mappate; limitazioni specifiche sono ammissibili soltanto con riferimento a siti sensibili individuati in modo puntuale, nel rispetto della disciplina statale.
  • Quando un operatore propone un sito diverso da quello preferenziale individuato dalla pianificazione comunale, l'amministrazione non può respingere automaticamente l'istanza per la sola difformità dalla mappa, ma deve svolgere una valutazione concreta e comparativa tra le due localizzazioni, considerando anche le esigenze di copertura e capillarità della rete.
  • Per legittimare il diniego di autorizzazione a una stazione radio base non è sufficiente affermare che il sito pianificato sia semplicemente comparabile con quello proposto dall'operatore: l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva equivalenza dei siti in termini di copertura e servizio.
  • L'interpretazione delle norme regolamentari comunali sulle localizzazioni degli impianti di telecomunicazione deve essere conforme alle disposizioni statali che vietano limitazioni generalizzate e assicurano la diffusione delle reti, sicché l'indicazione di siti nella mappa non attribuisce all'amministrazione un potere strettamente vincolato di diniego.
  • Il diniego fondato sulla non conformità dell'istanza alla pianificazione localizzativa è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l'amministrazione non valuta in concreto l'idoneità del sito alternativo e non esplicita le ragioni per cui il sito preferenziale garantirebbe una copertura effettivamente equivalente.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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