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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04803/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, e perché volto in realtà a sollecitare una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 marzo 2025. L'unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del giudizio di responsabilità. La doglianza, tuttavia, risultava sostanzialmente reiterativa di questioni già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici. In particolare, la censura mirava a una rivalutazione alternativa del fatto e della configurabilità del reato di ricettazione, senza una specifica correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata, con conseguente profilo di genericità e mancanza di specificità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una mera riproposizione delle censure già formulate in appello né in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte.
  • Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una lettura alternativa del merito o per contestare il giudizio di fatto se la motivazione della sentenza di appello è logicamente coerente e puntuale.
  • La mancata determinatezza e specificità del motivo, per assenza di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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