Cassazione Penale, Ordinanza n. 04803/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, e perché volto in realtà a sollecitare una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 marzo 2025. L'unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del giudizio di responsabilità. La doglianza, tuttavia, risultava sostanzialmente reiterativa di questioni già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici. In particolare, la censura mirava a una rivalutazione alternativa del fatto e della configurabilità del reato di ricettazione, senza una specifica correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata, con conseguente profilo di genericità e mancanza di specificità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una mera riproposizione delle censure già formulate in appello né in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte.
- Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una lettura alternativa del merito o per contestare il giudizio di fatto se la motivazione della sentenza di appello è logicamente coerente e puntuale.
- La mancata determinatezza e specificità del motivo, per assenza di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04708/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04724/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →