Cassazione Penale, Sentenza n. 23919/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con ordinanza (trattazione camerale non partecipata) ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è stato dichiarato inammissibile perché nelle impugnazioni cautelari il ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame (o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura) deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, ai sensi dell'art. 311, comma 2, presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il ricorrente si assume il rischio che una presentazione a ufficio diverso sia dichiarata tardiva: la data utile è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente, salvo le eccezioni previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è inammissibile per irregolarità/irricevibilità della presentazione.
Norme richiamate
art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
La norma viene interpretata nel senso che, nei casi previsti, il ricorso deve essere presentato presso la cancelleria dell'organo che ha emesso l'ordinanza; non è ammessa la presentazione presso uffici diversi come regola generale.
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte precisa che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmissione degli atti all'ufficio competente; la data rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
art. 582 cod. proc. pen.
Richiamata per evidenziare le eccezioni previste dalla normativa relative ai termini e alla presentazione degli atti; la sentenza afferma che le eccezioni sono quelle espressamente indicate dalla norma.
art. 583 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 582 per individuare i casi in cui la presentazione presso uffici diversi può avere effetti diversi sulla tempestività; la Corte sottolinea che tali casi sono limitati a quelli previsti dalla norma.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La norma legittima la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza; la Corte applica questa procedura.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma viene applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In impugnazioni cautelari il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria dell'organo che ha emesso la decisione; la presentazione altrove comporta il rischio di inammissibilità per tardività.
- La data utile per valutare la tempestività è quella di pervenimento all'ufficio competente a riceverlo, non la data di deposito presso un ufficio diverso.
- Esistono limitate eccezioni previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.; fuori da tali ipotesi la presentazione a uffici diversi non produce effetti salutari per il termine.
- La dichiarazione di inammissibilità può essere adottata con ordinanza in sede camerale ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, senza udienza pubblica.
- L'inammissibilità comporta sanzioni economiche: pagamento delle spese processuali e, ove previsto, somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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