Cassazione Penale, Ordinanza n. 28292/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare che aveva applicato la pena per i reati di rapina aggravata e resistenza. Il ricorso lamentava che, nella verifica dell'assenza di cause di non punibilità, il giudice si fosse limitato a formule generiche, affermando che non vi era in atti prova dell'innocenza dell'imputato né dell'estinzione del reato o della mancanza di condizioni di procedibilità, senza però spiegare adeguatamente perché non dovesse essere pronunciata sentenza di proscioglimento e senza indicare le prove poste a fondamento del convincimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i motivi dedotti non rientravano in tali categorie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con rito de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per tassativi motivi tipizzati; i motivi diversi sono inammissibili.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura de plano quando ne ricorrono i presupposti.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena il controllo di legittimità è limitato ai soli motivi espressamente previsti dalla legge, con esclusione di censure diverse, anche se attinenti alla motivazione sulla non punibilità.
- La deduzione di un difetto di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento non è di per sé proponibile quando non rientri nei motivi tassativi ammessi contro la sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è proposto per motivi estranei al perimetro legale di impugnazione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con rito de plano.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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