Sentenza del 06/06/2019 n. 15338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il recupero di dazi, IVA e interessi per complessivi Euro 491.456,25, contestando la validità dei certificati di origine preferenziale FORM-A, la motivazione dell'avviso, l'utilizzabilità delle indagini OLAF, la violazione del contraddittorio preventivo, il disconoscimento della buona fede ai sensi dell'art. 220 del Codice doganale comunitario e l'interpretazione della doppia immatricolazione dei pescherecci. Secondo l'Amministrazione, i tonni erano stati pescati da due navi contemporaneamente registrate alle Seychelles e in El Salvador, senza cancellazione o sospensione della precedente registrazione; le navi dovevano quindi considerarsi prive di nazionalità e non qualificabili come "proprie navi" di El Salvador ai fini dell'origine preferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, anche se il rapporto OLAF non era stato integralmente allegato, purché il suo contenuto essenziale fosse riportato nell'atto. Ha escluso una concreta violazione del contraddittorio, rilevando che la società aveva ricevuto il PVC e avuto tempo per presentare osservazioni prima dell'avviso. Ha confermato che la doppia registrazione contemporanea delle navi escludeva il requisito dell'origine preferenziale e legittimava il recupero a posteriori dei dazi. La buona fede dell'importatore non è stata dimostrata: l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul debitore doganale, che deve verificare con diligenza qualificata l'attendibilità delle informazioni sull'origine. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ma la ricorrente deve versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
Disciplina il procedimento di revisione dell'accertamento doganale e il contraddittorio anticipato con l'operatore.
Costituisce disciplina speciale in materia doganale e garantisce il contraddittorio preventivo prima dell'atto definitivo. La violazione può comportare invalidità solo in presenza di un pregiudizio concreto e della prova che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 220, par. 2, lett. b
Prevede il divieto di contabilizzazione a posteriori quando l'importo non è stato contabilizzato per un errore delle autorità competenti, non riconoscibile dal debitore in buona fede, purché siano rispettate le disposizioni doganali.
L'esenzione dal recupero dei dazi richiede la prova, da parte dell'importatore, dell'errore imputabile all'autorità, della propria buona fede e della diligenza qualificata. La semplice fiducia nei certificati esteri non è sufficiente.
Reg. CEE n. 2454 del 1993, artt. 66 e 67
Sono originari del Paese beneficiario i prodotti interamente ottenuti in tale Paese, compresi i prodotti della pesca estratti dal mare con le sue navi.
Per beneficiare del regime preferenziale, la pesca deve essere effettuata con navi aventi i requisiti di nazionalità e immatricolazione previsti dalla normativa. Una nave contemporaneamente registrata in due Stati, senza cancellazione o sospensione della precedente registrazione, non può essere considerata nave del Paese beneficiario.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, art. 92
Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.
La nazionalità della nave deve risultare da un unico collegamento registrale effettivo; la doppia registrazione contemporanea, in assenza di cancellazione o sospensione della prima, impedisce di attribuire la nazionalità richiesta per il beneficio tariffario.
Reg. CE n. 1073 del 1999
Disciplina le indagini dell'OLAF e l'utilizzabilità delle relazioni, dei documenti e delle informazioni acquisite.
Gli accertamenti OLAF possono fondare anche da soli un avviso di recupero dei dazi. È sufficiente che l'atto impositivo riporti i tratti essenziali dell'indagine; il rapporto integrale non deve necessariamente essere allegato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58
L'art. 57 limita la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; l'art. 58 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello.
Un'eccezione non proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo può essere dichiarata inammissibile in appello, mentre i documenti possono essere prodotti successivamente, anche per supportare la ricostruzione probatoria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.
A seguito del rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è tenuta al pagamento del contributo unificato aggiuntivo, salvo eventuali esenzioni applicabili.
Massime di principio
- In materia doganale, la validità formale di un certificato di origine non impedisce controlli successivi: se verifiche OLAF dimostrano che i requisiti sostanziali dell'origine preferenziale mancavano, l'Amministrazione può recuperare i dazi.
- L'importatore professionale non può limitarsi a fare affidamento sui documenti forniti dall'esportatore; deve adottare una diligenza qualificata e verificare, per quanto ragionevolmente possibile, la correttezza delle informazioni sull'origine della merce.
- La mancata allegazione integrale di un rapporto OLAF non rende automaticamente nullo l'avviso: l'atto è sufficiente se espone in modo chiaro i fatti essenziali e consente una difesa effettiva.
- Il contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'atto in caso di violazione: occorre dimostrare un pregiudizio concreto e che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
- Per i benefici tariffari fondati sull'origine della pesca, le condizioni relative alla nazionalità e all'immatricolazione delle navi sono interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia.
- La doppia registrazione della stessa nave in due Stati, senza cancellazione o sospensione della prima, può escludere il requisito della nave del Paese beneficiario e comportare la perdita del trattamento preferenziale.
- La buona fede prevista per evitare il recupero a posteriori dei dazi deve essere provata dall'importatore insieme all'errore dell'autorità e al rispetto di tutti gli obblighi doganali; la sola accettazione iniziale della dichiarazione non crea un affidamento tutelabile.
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