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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32445/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iannuzzi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Potenza che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e applicato le pene accessorie di cui all'art. 12 nonché la confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva cinque motivi: 1) la nota di credito emessa era legittima in quanto derivante da un accordo transattivo con la controparte (Icos S.r.l.) e dunque non costituiva operazione inesistente; 2) difetto di motivazione sul superamento della soglia e sull'obbligo di vigilanza sui comportamenti della controparte; 3) vizio di motivazione sul controllo del superamento della soglia; 4) intervenuta prescrizione del reato; 5) richiesta di ammissione alla messa alla prova alla luce del d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'accertamento della responsabilità sostanziale, osservando che la nota di credito può essere legittima se riproduce una transazione novativa e che la Corte d'appello aveva indebitamente fondato la valutazione sulla mancata contabilizzazione dell'operazione da parte di un terzo (Icos S.r.l.) senza altri riscontri. Tuttavia, poiché il reato si è estinto per prescrizione il 30/09/2022, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio (precludendo l'esame degli altri motivi), rilevando che in presenza di causa di estinzione non sono rilevabili in Cassazione i vizi di motivazione. Resta da esaminare la questione della confisca: la Corte ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno esclusivamente per l'accertamento e la valutazione della confisca prevista dall'art. 12-bis, in quanto misura di sicurezza richiedente specifica verifica anche in presenza di estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma fattuale su cui è fondata la condanna; la Corte ha messo in dubbio l'accertamento del fatto ritenuto commesso, rilevando che l'esistenza di una nota di credito riconducibile a una transazione novativa può escludere il reato.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina le pene accessorie; la Corte d'appello le aveva applicate insieme alla condanna principale, ma l'annullamento per prescrizione ha reso inutile l'esame del merito sulla loro corretta applicazione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca nella forma diretta; la Cassazione ha stabilito che, anche quando il reato è estinto per prescrizione, i presupposti per l'applicazione della confisca devono essere specificamente accertati, perciò ha rinviato la valutazione alla Corte d'appello di Salerno.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Riferimento normativo invocato dal ricorrente per chiedere la messa alla prova; la Corte di legittimità non ha esaminato tale motivo per effetto dell'annullamento per prescrizione.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio giurisprudenziale richiamato: se sussiste una causa di estinzione del reato, in Cassazione non sono rilevabili vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di dichiarare immediatamente la causa estintiva.

  • Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023 (Tiné)

    Precisa che la confisca prevista dall'art. 12-bis è una misura di sicurezza i cui presupposti devono essere accertati anche quando è intervenuta la prescrizione; giustifica il rinvio per la valutazione della confisca.

Massime di principio

  • La mera assenza di contabilizzazione dell'operazione da parte della controparte non è di per sé prova che l'operazione non sia realmente avvenuta: il giudice deve valutare elementi di riscontro ulteriori prima di fondare la responsabilità su comportamenti di terzi.
  • Una nota di credito emessa in seguito a una transazione novativa può essere legittima e modificare l'obbligazione tributaria originaria; va valutata la concreta volontà delle parti e la corrispondenza delle risultanze documentali e probatorie.
  • Se il reato si è estinto per prescrizione, la Cassazione annulla senza rinvio e non entra nel merito dei vizi di motivazione relativi alla responsabilità sostanziale, salvo questioni autonome richiedenti valutazioni anche in caso di estinzione (es. misure di sicurezza come la confisca).
  • La confisca nella forma diretta (art. 12-bis) è trattata come misura di sicurezza e richiede un accertamento specifico indipendente dall'esito del giudizio penale sulla responsabilità quando è invocata nonostante la prescrizione.
  • In sede di difesa è strategico documentare la transazione/accordo e cercare riscontri oggettivi (comunicazioni tra le parti, pagamenti, scritture) quando si emette una nota di credito successiva alla fatturazione.
  • Le domande procedurali come la messa alla prova possono essere precluse o non esaminate se sopravvengono cause estintive; occorre valutare tempi e termini per la loro proposizione rispetto alla prescrizione.
  • I giudici non possono fondare la colpevolezza esclusivamente sul comportamento di terzi: l'accertamento del reato richiede prove dirette o indizi significativi autonomi rispetto alla mancata contabilizzazione della controparte.

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