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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25972/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. e dell'art. 16-nonies del d.l. n.8/1991 (conv. L.82/1991) in quanto collaboratore di giustizia in esecuzione di un provvedimento di cumulo (n.2084/2024) che riuniva sette condanne (tra cui omicidi con aggravante del metodo, associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis, violazioni alla normativa sugli stupefacenti ed estorsione). Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pur riconoscendo la collaborazione e l'ammissibilità della richiesta, respinse la domanda ritenendo prematura l'ammissione alla misura alternativa per la gravità dei reati e sul parere sfavorevole della Direzione Nazionale Antimafia, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione inframuraria. Avverso tale ordinanza il detenuto propose ricorso per cassazione articolato in cinque motivi (violazione di norme, vizio di motivazione, travisamento dei fatti in ordine a una sanzione disciplinare archiviata e alla consistenza della pena residua/pendenze), deducendo che il Tribunale aveva ignorato o travisato elementi positivi (relazione dell'equipe, permessi premio, liberazione anticipata, titolo di studio) e aveva dato un'applicazione erronea e pedissequa del parere della D.N.A.A.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'illogicità e l'insufficienza della motivazione del Tribunale di sorveglianza: il rigetto era basato su un generico richiamo all'insufficienza dell'osservazione e sulla gravità dei reati, senza valutare adeguatamente gli elementi positivi emersi (relazione dell'equipe, permessi premio, diploma, prova di collaborazione). La Corte ha precisato il corretto interpreto dell'art.16-nonies: per la detenzione domiciliare concessa ai collaboratori non è richiesta la certezza del ravvedimento ma la sua "ragionevole probabilità"; ha inoltre osservato che la D.N.A.A. deve fornire elementi di conoscenza extra-penitenziari e non sostituirsi alla valutazione penitenziaria. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Norma richiamata in relazione all'ammissione a misure alternative: la Corte richiede motivazione adeguata sulla progressività dell'accesso ai benefici ma ricorda che, se sussistono elementi positivi concreti, non può essere rinviata indefinitamente la decisione.

  • art. 16-nonies dl. n.8/1991 (conv. L.82/1991)

    Per i collaboratori di giustizia il requisito del "ravvedimento" non richiede certezza ma una "ragionevole probabilità" della sua sussistenza ai fini della detenzione domiciliare; per la liberazione condizionale, invece, è richiesta la certezza del ravvedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione / travisamento del fatto); la Corte ha ritenuto fondate le censure di insufficiente e illogica motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato a limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso; citazione formale nel quadro procedurale del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per i collaboratori di giustizia la valutazione del "ravvedimento" ai fini di misure alternative (es. detenzione domiciliare) richiede la prova, anche se in termini di ragionevole probabilità, di una revisione critica; non è necessaria la certezza richiesta per la liberazione condizionale.
  • La gravità dei reati commessi non costituisce, di per sé, motivo automatico di esclusione dalle misure alternative se esistono elementi concreti e positivi (collaborazione riconosciuta, permessi premio positivi, titoli formativi, comportamenti osservati) che indicano la possibilità di reinserimento.
  • Il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è legittimo, ma il giudice deve motivare adeguatamente perché, alla luce degli elementi emersi, ritenga necessaria un'ulteriore fase di osservazione; la mera affermazione della necessità di ulteriore osservazione è insufficiente.
  • Il parere della Direzione Nazionale Antimafia/Antiterrorismo fornisce elementi di conoscenza extra-penitenziari e non può sostituirsi a una valutazione penitenziaria completa; il Tribunale deve spiegare come tale parere incida concretamente sulla decisione.
  • Eventuali riferimenti a sanzioni disciplinari o pendenze processuali devono essere accurati: un procedimento disciplinare archiviato o una pena già espiata non possono essere valorizzati negativamente senza verifica e motivazione.
  • In caso di insufficiente o illogica motivazione, la decisione negativa sulle misure alternative può essere annullata e rimessa al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

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