Cassazione Penale, Sentenza n. 38211/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha negato l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla semilibertà. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 47 e 48 legge 26/07/1975, n. 354 e censurava la motivazione come insufficiente e illogica: a) il Tribunale si sarebbe concentrato in modo eccessivo sulle convinzioni intime e sui presunti legami mafiosi senza considerare elementi oggettivi di evoluzione personale; b) la protesta di innocenza non poteva essere fatta gravare come mancata revisione critica; c) il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del tempo trascorso dall'ultima condanna, del percorso inframurario, della partecipazione a trattamenti, della revoca di misure di prevenzione, della condotta in libertà e della spontanea costituzione alla definitività della condanna; d) in ogni caso per ottenere le misure alternative non è richiesto il completamento della revisione critica ma solo il suo avvio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la decisione del Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivata e congrua: i giudici di merito hanno valutato compiutamente precedenti, pareri della Dna e della Dda, rapporti di osservazione e informazioni istruttorie, giungendo alla conclusione dell'assenza di un serio percorso di revisione critica e alla persistente pericolosità sociale. È stata inoltre applicata la disciplina dell'art. 4‑bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. legge 30/12/2022 n.199): benché ora la presunzione di collegamenti con l'organizzazione sia relativa, chi non ha collaborato deve comunque assolvere specifici oneri di allegazione e, per taluni aspetti, di prova (adempimento obbligazioni civili o assoluta impossibilità, elementi idonei a escludere attualità di collegamenti e pericolo di ripristino). Il ricorrente non ha fornito le allegazioni e le prove richieste né elementi concreti a dimostrazione dell'avvio effettivo della revisione critica; pertanto la negazione di affidamento e di semilibertà è stata confermata.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
partecipazione ad associazione mafiosa
Reato rientrante nel catalogo ostativo previsto dall'art. 4‑bis Ord. pen.; la condanna per tale reato rende necessario applicare il regime previsto per l'accesso ai benefici penitenziari
art. 7 d.l. 23/05/1991, n.152 (oggi art.416‑bis.1 cod. pen.)
detenzione illegale di armi aggravata
Offesa aggravata collegata al contesto associativo; rilevante ai fini dell'inquadramento nel catalogo dei reati ostativi
art. 4‑bis Ord. pen.
disciplinava i limiti e la procedura per la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati ostativi; modifiche rilevanti operate dal d.l. 162/2022
Stabilisce la presunzione di collegamento con l'organizzazione da valutare ora in termini relativi: il giudice può concedere benefici anche in assenza di collaborazione se il condannato adempie specifici oneri di allegazione/prova e se gli accertamenti escludono collegamenti attuali o pericolosità di ripristino; conferisce al giudice poteri istruttori ampliati
d.l. 31/10/2022, n.162, art. 3, comma 2 (conv. legge 30/12/2022, n.199)
consente, in determinati casi, la concessione dei benefici di cui all'art. 4‑bis anche in assenza di collaborazione, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, con specifici oneri
Ha reso relativa la presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione e ha fissato oneri probatori/allegativi per i non collaboranti per dimostrare l'assenza di collegamenti attuali e l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di tali adempimenti
artt. 47 e 48 legge 26/07/1975, n.354
norme del testo unico dell'ordinamento penitenziario richiamate dal ricorrente come violate
Norme regolarmente applicabili in materia di misure alternative; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia osservato i principi processuali e sostanziali e non abbia violato tali disposizioni
art. 62, n. 6 e artt. 114 e 116 cod. pen.
riferimenti normativi richiamati nella disciplina che consente, in casi particolari, di considerare rilevanti attenuanti o il risarcimento del danno
Sono menzionati nel quadro previsto dal d.l. 162/2022: l'esistenza di alcune attenuanti o il risarcimento del danno possono essere considerate per giustificare l'accesso ai benefici anche senza collaborazione, ma restano oneri istruttori e valutativi a carico del richiedente e del giudice
art. 41‑bis Ord. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
menzione giurisprudenziale in rapporto alla questione di legittimità costituzionale superata dalle modifiche del 2022
La modifica normativa ha reso manifestamente infondata la precedente censura di illegittimità costituzionale, in quanto la presunzione di collegamenti è divenuta relativa e sottoposta al vaglio giudiziale
Massime di principio
- Per i condannati per reati 'ostativi' (art. 4‑bis) la riforma del 2022 ha trasformato la presunzione in relativa: l'accesso a benefici senza collaborazione è possibile, ma soggetto a stringenti oneri di allegazione e, in parte, di prova.
- Chi non ha collaborato deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria o l'assoluta impossibilità di adempiere; deve inoltre fornire elementi idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino, anche indiretto.
- La contestazione della sentenza penale (protesta di innocenza) non è di per sé incompatibile con l'accesso ai benefici, ma se accompagna atteggiamenti di deresponsabilizzazione e mancanza di partecipazione a percorsi riparativi può essere valutata come indice di assenza di revisione critica.
- Il giudice di sorveglianza ha ampi poteri istruttori e discrezionalità valutativa: la motivazione di rigetto è legittima se mostra di aver considerato tutti gli elementi utili e spiega perché non consentono di escludere l'attualità dei collegamenti o la pericolosità.
- La difesa, di fronte a rifiuto motivato, deve produrre allegazioni e prove specifiche e circostanziate (es. prova di riparazione, documentazione di dissociazione concreta, elementi obiettivi di vita nuova e di assenza di contatti) per rendere convincente la richiesta di benefici.
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