Sentenza del 29/02/2016 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE - TRIBUTI - DEFINITIVITA' A SEGUITO DI SENTENZA - TERMINE - ORDINARIO DECENNALE - NON SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tempestività della notifica della cartella di pagamento emessa a seguito della definitività dell'atto impositivo derivante da una sentenza tributaria passata in giudicato. Il contribuente ha contestato l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 25, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
È stato affermato che, quando la pretesa tributaria diventa definitiva perché una sentenza conferma la legittimità dell'atto impositivo, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 25, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973. Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. Non si applica, quindi, il termine ordinario decennale di prescrizione, poiché la definitività dell'accertamento costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo e la norma impone uno specifico termine decadenziale.
Norme richiamate
Art. 25, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 602/1973
La disposizione prevede un termine biennale di decadenza per la notifica della cartella di pagamento nei casi in cui l'iscrizione a ruolo dipenda dalla definitività dell'atto impositivo conseguente a una sentenza. Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza confermativa della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria conferma la legittimità dell'atto impositivo, la definitività della pretesa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
- La cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine decadenziale speciale previsto dalla legge; non è possibile sostituirlo con il termine ordinario decennale di prescrizione.
- Per verificare la tempestività della riscossione occorre individuare la data di passaggio in giudicato della sentenza e confrontarla con la data di notifica della cartella.
- La decadenza dell'Amministrazione può essere contestata quando la cartella è notificata oltre il termine biennale applicabile, anche se il credito tributario sarebbe astrattamente soggetto a prescrizione decennale.
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