Sentenza n. 1885/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del Permesso di costruire del Comune di Monterchi n. 1810 del 9 aprile 2022 - “Permesso di costruire per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica”; - della deliberazione di Giunta del Comune di Monterchi n. 40 dell'8 aprile 2022; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 1810 del 9 aprile 2022, rilasciato dal Comune di Monterchi al controinteressato, e deliberazione della Giunta comunale n. 40 dell'8 aprile 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e titolare del permesso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Monterchi e della deliberazione di Giunta presupposta, deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili, non ulteriormente specificati nel testo. Il controinteressato ha eccepito il difetto di interesse e la tardività del ricorso, oltre a contestarne nel merito la fondatezza. Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato congiuntamente che le opere autorizzate non erano state realizzate e che il titolare del permesso ne aveva chiesto l'archiviazione; hanno quindi domandato la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le eccezioni di tardività e di originario difetto di interesse né i motivi di illegittimità. Ha escluso la cessazione della materia del contendere: mancava un atto dell'Amministrazione di ritiro, annullamento o superamento del permesso che avesse pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente. La dichiarata perdita di interesse, in assenza di rimozione o superamento dell'atto, comporta l'improcedibilità e lascia il provvedimento impugnato inoppugnabile e i suoi effetti stabilizzati. Spese compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta mediante un atto dell'Amministrazione che elimini o superi il provvedimento impugnato
La cessazione della materia del contendere richiede che un atto amministrativo sopravvenuto abbia eliminato o superato il provvedimento impugnato, soddisfacendo pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone un atto dell'Amministrazione che, nel corso del giudizio, elimini o superi il provvedimento impugnato e soddisfi integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- Quando manca un ritiro, annullamento o superamento dell'atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non cessata la materia del contendere; l'atto resta inoppugnabile e i suoi effetti si stabilizzano.
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