Cassazione Penale, Sentenza n. 00871/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello del 10/02/2025 che, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 577, secondo comma, cod. pen., infliggendo la pena dell'ergastolo per omicidio (art. 575 e art. 576, primo comma, n.5.1) con assorbimento del reato di atti persecutori (art. 612-bis). Il ricorrente articolava sette motivi: violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per l'applicazione dell'art. 577, secondo comma; violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione delle prove dichiarative; motivazione carente sull'aggravante; conflitto di specialità tra le aggravanti (art. 576 n.5.1 e art. 577 secondo comma/art. 612-bis); errata qualificazione della natura del reato di stalking; omessa o insufficiente valutazione delle circostanze attenuanti generiche (valore della confessione e comportamento post delictum); erronea applicazione dell'aggravante per motivi abietti o futili (art. 61 n.1).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto legittima la riclassificazione in appello dell'aggravante ai sensi dell'art. 577, secondo comma, perché la diversa qualificazione era prevedibile alla luce degli atti e delle prove già in dibattimento e non ha determinato sorpresa né pregiudizio alla difesa. Ha affermato che l'obbligo di rinnovazione delle prove ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non si estende automaticamente a ogni riforma peggiorativa operata in appello su impugnazione del P.M.; la rinnovazione è richiesta prevalentemente nei casi di proscioglimento di primo grado e in situazioni specifiche indicate dalla giurisprudenza. Ha ritenuto la motivazione di appello adeguata e rafforzata, congrua nella disamina delle prove, e corretta l'esclusione delle attenuanti generiche (la confessione non è stata ritenuta una rivisitazione critica sincera). Ha inoltre stabilito che le aggravanti di art. 576 n.5.1 e art. 577, secondo comma, non sono in rapporto di specialità tale da impedire la loro concorrenza, potendosi applicare entrambe quando ricorrono le condizioni normative e fattuali; ha confermato la configurabilità del reato di atti persecutori ex art. 612-bis sulla base della condotta fattuale (numerosi messaggi e chiamate, mutamento di abitudini, timori concreti) e l'esistenza dei motivi abietti/futili. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma base dell'omicidio: applicata come fattispecie astratta cui sono state addossate le aggravanti contestate
art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen.
Aggravante per l'omicidio commesso dall'autore del delitto di cui all'art. 612-bis in danno della stessa vittima; la Corte ha richiamato il carattere di reato complesso e la necessità di una prospettiva finalistica unitaria tra condotte persecutorie e omicidio, con possibilità di concorrenza con altre aggravanti quando ricorrono i presupposti
art. 577, primo e secondo comma, cod. pen.
Aggravanti connesse al rapporto personale autore-vittima: la Corte ha ammesso il passaggio dall'una forma aggravata all'altra in appello se la diversa qualificazione risulta prevedibile e fondata sugli stessi elementi fattuali, senza pregiudicare il diritto di difesa
art. 612-bis cod. pen.
Atti persecutori (stalking): richiede condotte reiterate tali da cagionare perdurante e grave stato di ansia o modificare abitudini di vita; nel caso concreto si è ritenuta provata la sussistenza per la quantità di messaggi e chiamate, timori concreti e alterazione delle abitudini della vittima
art. 61, n. 1 cod. pen.
Aggravante per motivi abietti o futili: applicata quando il movente è sproporzionato rispetto all'azione e rivelatore di possesso/spirito punitivo; la Corte ha ritenuto che la convinzione possessiva e la reazione punitiva integrassero la fattispecie
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha confermato l'interpretazione prevalente per cui l'obbligo non è assoluto nelle riforme in peius su impugnazione del P.M.; l'obbligo sussiste soprattutto nell'ipotesi di proscioglimento di primo grado o se specifiche prove dichiarative decisive sono state indicate come erroneamente valutate
art. 521, comma 2 e art. 597, comma 2, cod. proc. pen.
Principi sulla correlazione imputazione-sentenza e sulla riqualificazione in appello: la Corte ha ribadito che la diversa qualificazione non viola il principio se il fatto storico rimane omogeneo e l'imputato ha potuto difendersi
art. 15 cod. pen.
Norma sulla specialità: invocata dal ricorrente per sostenere assorbimento di una aggravante nell'altra; la Corte la interpreta restrittivamente e ritiene che, nella fattispecie, non sussista specialità tale da impedire la concorrenza delle aggravanti
art. 84 cod. pen.
Reato complesso: richiamato in relazione all'assorbimento/integrazione del reato di atti persecutori nella fattispecie aggravata dell'art. 576 n.5.1; la giurisprudenza richiede la prospettiva finalistica unitaria tra condotte persecutorie e omicidio
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica in appello è lecita se il fatto storico accertato è omogeneo o costituisce uno sviluppo prevedibile rispetto all'imputazione e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi; non sempre costituisce violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non è automatico per ogni riforma peggiorativa in appello; è invece principalmente richiesto nei casi di proscioglimento di primo grado o quando specifiche prove dichiarative decisive siano state indicate come erroneamente valutate
- Il giudice d'appello che riforma la decisione in pejus deve fornire motivazione rafforzata e confutare specificamente i passaggi più significativi della motivazione di primo grado quando la riforma si basa su diversa interpretazione delle stesse prove
- Le aggravanti previste dagli artt. 576 n.5.1 e 577 (relazione affettiva / cessazione e condotte persecutorie) possono concorrere se ricorrono i presupposti fattuali e giuridici di ciascuna; non sussiste automatico rapporto di specialità che le renda incompatibili
- Per la configurabilità del reato di atti persecutori occorre dimostrare il perdurante e grave stato di ansia o l'alterazione delle abitudini di vita; elementi come numerosità di messaggi e chiamate, timori concreti della vittima e cambiamento di comportamenti quotidiani sono rilevanti
- La confessione non vale automaticamente come circostanza attenuante: deve esprimere una rivisitazione critica sincera e non essere neutralizzata da elementi probatori contrari o da dichiarazioni mendaci del reo
- L'aggravante per motivi abietti o futili richiede valutazione bifasica (sproporzione oggettiva tra movente e delitto e sostrato soggettivo che riveli perversione morale o intento punitivo); gelosia morbosa e volontà di possesso possono integrare l'aggravante
- In sede di impugnazione la magistratura deve bilanciare esigenze di esercizio dell'azione penale e garanzie difensive: riqualificazioni e aggravamenti sono possibili ma devono essere adeguatamente motivati e compatibili con l'iter processuale già svolto
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