Sentenza del 19/04/2017 n. 1762 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DOCUMENTAZIONE OLAF - Efficacia probatoria - Mancata allegazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa documentazione OLAF può essere legittimamente richiamata nell'atto di accertamento e, secondo il Regolamento UE n. 883/2013, possiede piena efficacia probatoria rispetto alle condotte fraudolente indicate. Tuttavia, la mancata allegazione del verbale e del rapporto finale OLAF determina la nullità dell'atto, poiché l'Ufficio non ha fornito al contribuente la prova concreta degli elementi posti a fondamento della rettifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'efficacia e la sufficienza probatoria dell'atto di accertamento, sostenendo che il richiamo alla documentazione proveniente dall'OLAF non fosse sufficiente in assenza dell'allegazione del verbale e del rapporto finale dell'indagine. La questione riguarda quindi il bilanciamento tra la piena efficacia probatoria riconosciuta alla documentazione OLAF sulle condotte fraudolente e l'obbligo dell'Ufficio di mettere il contribuente in condizione di conoscere e verificare gli elementi posti a base della rettifica.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 883/2013
La documentazione e le relazioni dell'OLAF possono avere piena efficacia probatoria delle condotte fraudolente accertate. Tuttavia, il loro richiamo nell'atto non esonera l'amministrazione dall'obbligo di allegare o rendere concretamente disponibili gli atti essenziali sui quali si fonda la rettifica.
Massime di principio
- Il richiamo per relationem a un documento investigativo è in linea di principio ammissibile quando la fonte è individuata con precisione e ha valore probatorio riconosciuto.
- L'efficacia probatoria di un documento non elimina l'obbligo dell'amministrazione di consentire al destinatario dell'atto di conoscerne il contenuto e di verificarne le conclusioni.
- Se verbali, relazioni finali o altri atti essenziali costituiscono il fondamento della rettifica e non sono allegati né messi a disposizione, l'atto può essere dichiarato nullo per carenza di prova e lesione del diritto di difesa.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la validità sostanziale della fonte probatoria e la regolarità formale dell'atto: una prova astrattamente pienamente efficace può non essere utilizzabile se l'amministrazione non la produce o non la rende accessibile.
- La contestazione deve concentrarsi sulla concreta impossibilità di comprendere o verificare gli elementi posti a base dell'accertamento, non sulla sola provenienza della documentazione da un organismo sovranazionale.
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