Sentenza del 19/04/2017 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - elementi certi - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo l'accertamento parziale fondato su ragionamenti induttivi o presuntivi, poiché tali elementi non soddisfano il requisito della certezza richiesto dall'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. L'atto impositivo è stato quindi annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento parziale emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale procedura è ammessa soltanto quando l'Ufficio disponga di elementi certi e puntuali dai quali risultino errori od omissioni del contribuente. Nel caso esaminato, invece, la pretesa tributaria si basava su una ricostruzione analitico-induttiva e su valutazioni presuntive riconducibili all'art. 39 del medesimo decreto, non su elementi dotati di certezza.
Norme richiamate
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento parziale è legittimo solo quando si fonda su elementi certi dai quali emergano errori od omissioni del contribuente. Non può essere utilizzato per introdurre una ricostruzione presuntiva o analitico-induttiva del reddito.
Art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina le forme di accertamento analitico-induttivo e induttivo, basate anche su presunzioni e ricostruzioni del reddito. Tali modalità non sono considerate elementi certi idonei, da sole, a fondare un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis.
Massime di principio
- L'accertamento parziale richiede dati specifici, oggettivi e già sostanzialmente determinati; non è sufficiente una ricostruzione probabilistica o presuntiva del reddito.
- Quando l'Amministrazione finanziaria deve ricostruire complessivamente o induttivamente il reddito, deve utilizzare la procedura prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, non l'accertamento parziale ex art. 41-bis.
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: se l'accertamento definito parziale si fonda in concreto su presunzioni o su una ricostruzione analitico-induttiva, può essere dichiarato illegittimo.
- In una situazione analoga, occorre verificare se l'avviso indichi elementi documentali certi e puntuali oppure mere inferenze, stime o presunzioni; nel secondo caso può sussistere un vizio di legittimità dell'accertamento parziale.
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