Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - elementi certi - necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo l'accertamento parziale fondato su ragionamenti induttivi o presuntivi, poiché tali elementi non soddisfano il requisito della certezza richiesto dall'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. L'atto impositivo è stato quindi annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento parziale emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale procedura è ammessa soltanto quando l'Ufficio disponga di elementi certi e puntuali dai quali risultino errori od omissioni del contribuente. Nel caso esaminato, invece, la pretesa tributaria si basava su una ricostruzione analitico-induttiva e su valutazioni presuntive riconducibili all'art. 39 del medesimo decreto, non su elementi dotati di certezza.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento parziale è legittimo solo quando si fonda su elementi certi dai quali emergano errori od omissioni del contribuente. Non può essere utilizzato per introdurre una ricostruzione presuntiva o analitico-induttiva del reddito.

  • Art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina le forme di accertamento analitico-induttivo e induttivo, basate anche su presunzioni e ricostruzioni del reddito. Tali modalità non sono considerate elementi certi idonei, da sole, a fondare un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale richiede dati specifici, oggettivi e già sostanzialmente determinati; non è sufficiente una ricostruzione probabilistica o presuntiva del reddito.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria deve ricostruire complessivamente o induttivamente il reddito, deve utilizzare la procedura prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, non l'accertamento parziale ex art. 41-bis.
  • La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: se l'accertamento definito parziale si fonda in concreto su presunzioni o su una ricostruzione analitico-induttiva, può essere dichiarato illegittimo.
  • In una situazione analoga, occorre verificare se l'avviso indichi elementi documentali certi e puntuali oppure mere inferenze, stime o presunzioni; nel secondo caso può sussistere un vizio di legittimità dell'accertamento parziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.