Sentenza del 19/04/2017 n. 9793 - Corte di Cassazione
Accertamento - Parametri o studi di settore - Contraddittorio - Presupposto essenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2004, i ricavi dichiarati dalla società ai fini IRES, IRAP e IVA applicando gli studi di settore. La società aveva contestato lo scostamento sostenendo che produceva macchinari industriali non standardizzati su ordinazione, i cui componenti venivano predisposti in anticipo e assemblati successivamente, con parte dei ricavi fatturata e contabilizzata nel 2005 secondo il criterio di competenza. L'Ufficio ha impugnato la decisione favorevole alla società sostenendo che la Commissione regionale non avesse esaminato adeguatamente le proprie contestazioni, relative agli ordini, alla contabilità e all'incongruenza dei margini economici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto che, negli accertamenti basati su studi di settore o parametri, il contraddittorio con il contribuente sia essenziale e che il semplice scostamento statistico non basti a fondare la pretesa fiscale. L'Amministrazione deve spiegare perché non siano condivisibili le giustificazioni fornite dal contribuente e deve integrare lo scostamento con elementi idonei a renderlo una presunzione grave, precisa e concordante. Le ulteriori contestazioni dell'Agenzia richiedevano una rivalutazione del merito e della contabilità, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore
Il contraddittorio col contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento; la motivazione non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve indicare le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni del contribuente.
Gli studi di settore hanno valenza statistica e costituiscono una presunzione che deve essere adattata alla concreta realtà economica del contribuente attraverso il contraddittorio. Solo dopo tale confronto possono emergere i requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione e può giustificarsi l'onere della prova contraria a carico del contribuente.
Art. 360 c.p.c., giudizio di cassazione
La Corte di cassazione non può rivalutare liberamente i fatti, le risultanze contabili o la ricostruzione economica operata dai giudici di merito, salvo vizi di motivazione rilevanti nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su studi di settore o parametri, il mero scostamento tra reddito dichiarato e risultato statistico non è sufficiente, da solo, a legittimare la pretesa fiscale.
- Il contraddittorio deve essere effettivo: il contribuente deve poter esporre le proprie peculiarità economiche e l'Amministrazione deve valutare e motivatamente confutare le giustificazioni ricevute.
- Le caratteristiche concrete dell'attività, del ciclo produttivo, dei tempi di consegna e dei criteri di imputazione dei ricavi possono giustificare lo scostamento dagli standard statistici.
- L'accertamento deve contenere elementi ulteriori e coerenti che colleghino lo scostamento alla reale evasione; una motivazione meramente automatica o stereotipata può condurre all'annullamento dell'atto.
- Il contribuente può fornire la prova contraria con ogni mezzo idoneo e senza limiti predeterminati quanto a contenuto, purché dimostri la non applicabilità concreta dello standard alla propria situazione.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione della contabilità o dei fatti economici: tali contestazioni devono essere adeguatamente sviluppate nei giudizi di merito.
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