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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 676 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cessione di azienda - Responsabilità in solido del cessionario per il pagamento delle imposte e delle sanzioni - Art. 14 d.Lgs. n.472 del 1997

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 14 del d.Lgs. n. 472 del 1997, che prevede la responsabilità solidale del cessionario di un'azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute dal cedente. Il punto controverso è se il provvedimento con cui l'Amministrazione contesta tale responsabilità debba rispettare il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli avvisi di accertamento.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il provvedimento diretto a far valere la responsabilità solidale del cessionario non è soggetto al termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli avvisi di accertamento, poiché non costituisce un atto impositivo, ma un atto con cui viene esercitata la responsabilità solidale prevista dalla legge. Il testo non indica gli importi, le annualità o l'esito formale del dispositivo, ma il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 14 d.Lgs. n. 472 del 1997

    La norma fonda la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute dal cedente, nei limiti e alle condizioni previste dalla disposizione.

  • Art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973

    Il termine di decadenza previsto per gli avvisi di accertamento non si applica al provvedimento che contesta la responsabilità solidale del cessionario, perché tale provvedimento non ha natura di atto impositivo.

Massime di principio

  • L'atto con cui l'Amministrazione fa valere la responsabilità solidale del cessionario non deve essere automaticamente equiparato a un avviso di accertamento.
  • I termini decadenziali propri degli atti impositivi si applicano solo quando l'atto determina o rettifica direttamente la pretesa tributaria; non necessariamente quando individua un soggetto responsabile del pagamento di un debito già riferibile ad altri.
  • In caso di acquisto di un'azienda, il cessionario deve verificare preventivamente la posizione fiscale del cedente e considerare il possibile coinvolgimento solidale per imposte e sanzioni pregresse.
  • La qualificazione giuridica dell'atto è decisiva: per valutare la decadenza occorre stabilire se si tratti di un atto impositivo oppure di un atto di imputazione o riscossione della responsabilità solidale.
  • Il principio non elimina gli altri eventuali limiti alla responsabilità del cessionario, inclusi quelli previsti dall'art. 14 del d.Lgs. n. 472 del 1997 e le regole applicabili alla prescrizione o alla riscossione del debito.

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