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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Imposte e Tasse - Rimborsi - Liquidazione parziale - Provvedimento interlocutorio - Diniego implicito - Non è tale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha escluso che il pagamento parziale possa valere come diniego, anche implicito, della parte restante. Il rimborso parziale costituisce un atto meramente interlocutorio, adottato in attesa dell'adempimento integrale, quando l'Ufficio non abbia mai contestato il diritto al rimborso totale. Pertanto, non sussiste un provvedimento di rigetto implicito autonomamente impugnabile per la quota non ancora pagata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il rimborso d'imposta eseguito solo parzialmente dovesse essere interpretato come un diniego implicito della parte residua non corrisposta, impugnabile come provvedimento di rigetto. La questione riguardava quindi la natura giuridica della liquidazione parziale del rimborso.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale in materia di rimborsi tributari

    Non può attribuirsi valore di diniego ai rimborsi effettuati in misura parziale.

    Il pagamento parziale non equivale a un rigetto implicito della parte residua, se l'Amministrazione non ha messo in discussione il diritto al rimborso integrale.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 10 giugno 2005, n. 12336

    Si tratta di atti con una valenza meramente interlocutoria, in attesa dell'adempimento totale, mai messo in discussione dall'Ufficio e quindi senza alcun significato di rigetto implicito.

    La liquidazione parziale conserva natura interlocutoria e non determina un diniego tacito della somma ancora dovuta.

Massime di principio

  • Un rimborso fiscale parziale non deve essere automaticamente interpretato come rigetto della quota residua.
  • Per configurare un diniego, anche implicito, occorre che dall'atto o dal comportamento dell'Amministrazione emerga una contestazione del diritto al rimborso o una volontà di non corrispondere la parte restante.
  • Se il diritto al rimborso totale non è stato contestato, il pagamento parziale può essere considerato una fase interlocutoria del procedimento, in attesa del saldo.
  • Il contribuente deve distinguere tra semplice ritardo o incompletezza dell'esecuzione e un vero provvedimento di rigetto, poiché le conseguenze processuali e i termini di impugnazione possono essere diverse.

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