Sentenza del 19/04/2017 n. 3657 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la rideterminazione del valore doganale delle merci importate. Sosteneva che il valore dovesse corrispondere al prezzo di transazione risultante dalle fatture, ai sensi dell'art. 29 del Codice doganale comunitario, e che la Dogana non avesse dimostrato adeguatamente l'inattendibilità della documentazione prodotta. Contestava inoltre il ricorso alla banca dati MERCE/COGNOS, ritenendolo fondato su medie statistiche e presunzioni non sufficientemente precise, nonché il difetto di motivazione dell'atto. La Dogana replicava che le fatture, i contratti, i documenti di pagamento, la polizza assicurativa e gli altri documenti presentavano incongruenze e non consentivano di verificare il reale prezzo pagato, anche perché non risultavano adeguatamente documentati trasporto, nolo e assicurazione propri della clausola FOB.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società. È stata ritenuta legittima la rideterminazione del valore doganale da euro 23.733,91 circa a euro 39.162,00, con recupero di maggiori diritti doganali per circa euro 3.645,04. Il giudice ha considerato complessivamente rilevanti le incongruenze tra fatture, pro forma invoice e contratti, l'assenza di una prova chiara dei pagamenti alla società esportatrice, la mancata documentazione dei costi accessori e l'inadeguatezza della polizza assicurativa. È stato ritenuto sufficiente e legittimo il ricorso ai valori di merci similari risultanti dalla banca dati MERCE/COGNOS, anche mediante motivazione per relationem. La società appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 29 Regolamento CEE n. 2913/1992 - Codice doganale comunitario
Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità.
Il valore dichiarato deve normalmente corrispondere al prezzo effettivo della transazione, ma può essere disatteso quando la documentazione non consenta di ritenerlo attendibile.
Art. 30 Regolamento CEE n. 2913/1992 - Codice doganale comunitario
Il valore in dogana può essere determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari.
Quando il valore di transazione dichiarato è inattendibile o non adeguatamente dimostrato, l'autorità doganale può utilizzare metodi alternativi fondati su merci identiche o similari.
Art. 32, lett. e), Regolamento CEE n. 2913/1992
Nel valore doganale devono essere inclusi, quando non già compresi nel prezzo, i costi di trasporto, nolo e assicurazione fino al luogo di ingresso nel territorio doganale dell'Unione; ciò assume particolare rilievo nelle vendite con clausola FOB.
Art. 181-bis Regolamento CEE n. 2454/1993
Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione qualora abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare.
La Dogana può chiedere documentazione integrativa e, se permangono dubbi fondati sull'attendibilità del prezzo dichiarato, può rifiutare il metodo del valore di transazione e ricorrere a criteri alternativi.
Articoli 65 e seguenti DPR n. 43/1973 - TULD
Disciplinano il procedimento di controversia doganale e il ricorso gerarchico avverso gli accertamenti doganali.
Art. 7 Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, indicando gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa; nel caso concreto il giudice ha ritenuto assolto tale obbligo.
Art. 3 Legge n. 241/1990
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. La motivazione può anche essere resa per relationem, purché gli atti richiamati siano conoscibili e consentano di comprendere le ragioni della decisione.
Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione sufficiente e comprensibile; la censura è stata respinta.
Corte di giustizia UE, sez. VI, 16 giugno 2016, causa C-291/15
È compatibile con l'art. 181-bis del regolamento n. 2454/1993 una prassi doganale che utilizzi il valore di transazione di merci similari quando il prezzo dichiarato è anormalmente basso rispetto alle medie statistiche e l'importatore non fornisce prove aggiuntive sufficienti, anche se la fattura e il bonifico non sono formalmente falsi.
Cassazione civile, sez. V, 13 settembre 2013, n. 20947
Il valore doganale coincide ordinariamente con il prezzo effettivamente pagato, comprensivo degli oneri accessori; solo quando tale prezzo non sia individuabile, sia inattendibile o indeterminato possono essere utilizzati criteri basati su merci identiche o similari.
Massime di principio
- Il valore indicato in fattura è il criterio ordinario, ma non è intangibile: l'importatore deve dimostrare che corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare.
- Incongruenze tra fatture, contratti, pro forma invoice, ordini e documenti bancari possono costituire, valutate complessivamente, fondati dubbi sufficienti per disattendere il valore di transazione.
- L'importatore deve conservare e produrre una documentazione coerente e tracciabile: prova dei pagamenti al fornitore, documenti di trasporto, nolo, assicurazione, bolletta di esportazione e contratti pertinenti.
- In presenza di una clausola FOB, il valore doganale non coincide necessariamente con il solo importo della fattura, poiché devono essere considerati anche trasporto, nolo e assicurazione secondo le regole applicabili.
- La Dogana può utilizzare banche dati e valori di merci identiche o similari quando il valore dichiarato appare anormalmente basso e il contraddittorio non risolve i dubbi sull'attendibilità della transazione.
- Il contribuente deve rispondere in modo puntuale alle richieste istruttorie della Dogana: spiegazioni generiche o non documentate normalmente non sono sufficienti.
- La motivazione dell'atto può essere fornita anche mediante richiamo a banche dati o ad atti presupposti, purché il contribuente possa comprendere i criteri utilizzati e le ragioni concrete della rettifica.
- La valutazione giudiziale tende a considerare il quadro probatorio nel suo complesso: anche se singoli documenti sono formalmente esistenti, la loro incoerenza reciproca può giustificare la rettifica del valore doganale.
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