Sentenza del 19/04/2017 n. 9831 - Corte di Cassazione
Accertamento -- IVA- IRPEF - IRPEG- Onlus - Requisiti previsti dal d.lgs.460/2017- Finalità solidaristiche - Effettività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna che aveva riconosciuto all'associazione il regime fiscale agevolato ONLUS, contestando la mancata verifica concreta dei requisiti previsti dal d.lgs. 460/1997. In particolare, ha dedotto: l'assenza di prova che i destinatari delle prestazioni fossero persone svantaggiate; la mancata verifica della prevalenza dell'attività sportiva commerciale rispetto all'attività solidaristica; l'ineffettività del rapporto associativo, caratterizzato da partecipazioni occasionali e da soci coincidenti sostanzialmente con i clienti del diving center; nonché l'omessa verifica dell'effettivo svolgimento di attività non lucrativa e della reale democraticità dell'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate e strettamente connesse le censure. Ha affermato che la qualifica di ONLUS richiede il rigoroso rispetto sia dei requisiti statutari e formali sia delle condizioni sostanziali di svolgimento dell'attività. La CTR non aveva verificato se le prestazioni fossero rivolte a soggetti svantaggiati, se l'attività sportiva verso soggetti non svantaggiati fosse meramente connessa e non prevalente, e se il rapporto associativo fosse effettivo anziché solo apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sardegna, che dovrà riesaminare i fatti applicando i principi indicati dalla Cassazione e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. b)
La finalità di solidarietà sociale costituisce requisito essenziale della ONLUS. Le prestazioni devono essere rivolte a terzi o, nei casi consentiti, a persone che versino in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. h)
richiede che attraverso gli statuti o atti costitutivi ... venga garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta all'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
Il rapporto associativo deve essere reale e stabile, con effettiva partecipazione alla vita dell'ente e diritti associativi concretamente esercitabili. La mera iscrizione occasionale di utenti che pagano per usufruire dei servizi non è sufficiente.
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 4
Per alcune attività, tra cui la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la finalità solidaristica può presumersi senza necessità di dimostrare lo svantaggio dei beneficiari; resta comunque necessario il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 5
Le attività commerciali rivolte a soggetti non svantaggiati possono essere considerate connesse alle attività istituzionali solo entro condizioni e limiti tali da mantenerne la funzione strumentale di raccolta fondi. Non devono trasformarsi in un'attività commerciale autonoma o prevalente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha esaminato le denunce di violazione di legge e di vizio della motivazione formulate dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR.
Cass. n. 16418/2015
se un ente intende assumere ... e mantenere la qualifica di ONLUS, è tenuto alla rigida osservanza, sia sul piano delle prescrizioni formali, sia sotto il profilo dello svolgimento in concreto dell'attività, di ciascuna delle prescrizioni dettate dalla legge
I requisiti ONLUS devono essere interpretati e verificati rigorosamente, considerando l'attività effettivamente svolta e non soltanto la forma giuridica o l'iscrizione nei registri.
Massime di principio
- L'iscrizione all'Anagrafe ONLUS o l'adozione della forma associativa non dimostrano da sole il diritto alle agevolazioni fiscali: occorre provare il rispetto concreto di tutti i requisiti legali.
- Un'associazione che offre servizi a pagamento al pubblico non può qualificare automaticamente gli utenti come soci effettivi; devono emergere una partecipazione stabile, una reale vita associativa e l'esercizio dei diritti degli associati.
- Le attività commerciali rivolte a soggetti non svantaggiati sono ammissibili solo se accessorie e non prevalenti rispetto all'attività solidaristica, oltre che funzionali al suo finanziamento.
- La finalità solidaristica deve essere valutata sulla base dell'attività concretamente svolta, dei beneficiari effettivi, dei flussi economici e del rapporto tra attività istituzionale e attività commerciale.
- In caso di rinvio, il giudice di merito deve svolgere una nuova valutazione dei fatti secondo i principi della Cassazione; la cassazione con rinvio non equivale quindi, da sola, all'accertamento definitivo dell'imposta.
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