Cassazione Civile, Ordinanza n. 21324/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni notificato a una contribuente e annullato in appello dalla CTR della Puglia. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR aveva ritenuto nullo l’avviso per difetto di sottoscrizione del capo ufficio o di un valido delegato, reputando insufficiente la delega di firma; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato il provvedimento di delega di firma depositato già in primo grado. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo l’invalidità della delega per carenza di motivazione, di termine di efficacia e di prova della qualifica direttiva del delegato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la delega in questione era una delega di firma e non di funzioni; pertanto non richiedeva indicazione nominativa del delegato, né durata, né specifica motivazione, essendo sufficiente l’individuazione del funzionario legittimato alla firma mediante la qualifica rivestita. Inoltre, ha rilevato che la CTR aveva omesso di considerare la documentazione già in atti che comprovava il ruolo del funzionario delegato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"mancata sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o da parte di un impiegato dell'area direttiva validamente delegato"
La sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere validamente apposta da un funzionario delegato; la delega è di firma e non di funzioni, con conseguente non necessità di motivazione specifica, durata predeterminata o indicazione nominativa se il soggetto è comunque individuabile per qualifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge dedotto contro la statuizione sulla validità della delega.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel documento di delega depositato in atti.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina della delega di funzioni non si applica alla delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate
Le attribuzioni di direzione, coordinamento e controllo del dirigente giustificano l’assetto interno della delega di firma.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
È richiamato come base dell’organizzazione interna che consente la delega di firma nell’ambito della subordinazione gerarchica.
Massime di principio
- La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973, ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni.
- La delega di firma non richiede, a pena di invalidità, indicazione nominativa del delegato, durata predeterminata o specifica motivazione, purché il funzionario sia identificabile per qualifica e sia verificabile ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato.
- Se la documentazione già prodotta in giudizio dimostra la qualifica del funzionario delegato, il giudice di merito non può ometterne l’esame quando tale elemento sia decisivo ai fini della validità dell’atto impugnato.
- L’atto sottoscritto dal delegato resta imputabile all’organo delegante, trattandosi di un mero decentramento burocratico interno privo di autonoma rilevanza esterna.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21214/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21219/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21220/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21227/2024 del 30/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →