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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 424/2024 in data 22 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 424/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente e alla rifusione delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 ottobre 2024. La pronuncia aveva riconosciuto alla docente il diritto al beneficio economico della Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di 500 euro oltre interessi, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, distratte in favore dei due difensori antistatari. I ricorrenti hanno dedotto l’integrale omissione dell’adempimento, sia quanto al beneficio spettante alla docente sia quanto alle spese spettanti ai difensori, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente notificato, non si è costituito. Il TAR ha inoltre esaminato l’ammissibilità del cumulo, in un unico ricorso, delle pretese della docente e dei difensori, la legittimazione autonoma dei difensori distrattari e l’idoneità della procura rilasciata per il giudizio civile, estesa a ogni stato e grado e alla fase esecutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento o all’attribuzione delle somme dovute alla docente e ai difensori antistatari, salvo quanto eventualmente già versato. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta dei ricorrenti dopo la scadenza del termine. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere, sulla somma complessivamente risultante dal giudicato, gli interessi legali dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e permette al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce, insieme alle disposizioni seguenti, il fondamento del rimedio di ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato l’avvenuta scadenza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta dalla sentenza del giudice ordinario a fondamento del diritto al beneficio economico della Carta docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario anche quando essa condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro o al riconoscimento di un beneficio economico.
  • Il difensore in favore del quale siano state distratte le spese di lite vanta, per effetto della statuizione giudiziale, un autonomo rapporto obbligatorio nei confronti della parte soccombente ed è legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire il pagamento delle somme liquidate in suo favore.
  • Quando il credito della parte vittoriosa e quello del difensore antistatario derivano dal medesimo titolo giudiziale, le relative pretese possono essere proposte con un unico ricorso per ottemperanza.
  • La procura alle liti rilasciata per il giudizio civile con espressa estensione a ogni stato e grado del procedimento e alla fase di esecuzione attribuisce al difensore lo ius postulandi anche nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata.
  • In presenza di un giudicato notificato e non eseguito dall’Amministrazione, decorso il termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva e applicare una penalità di mora.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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