Sentenza n. 1162/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Liguria – Ufficio dei Monopoli per la Liguria prot. 13422 del 25.8.2025, di revoca dell’autorizzazione e di soppressione del patentino n. 300008 per la rivendita, presso l’esercizio commerciale denominato “Bar Rino” sito in Finale Ligure, alla via Mazzini n. 2, di generi di monopolio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione e soppressione immediata del patentino per la vendita di generi di monopolio presso un esercizio commerciale, per insussistenza della distanza minima di 300 metri dalla rivendita ordinaria più vicina munita di distributore automatico
Esito
Favorevole al resistente (agenzia e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare del patentino, anche quale legale rappresentante della società titolare dell’esercizio commerciale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 25 agosto 2025, che aveva revocato l’autorizzazione e soppresso con effetto immediato il patentino n. 300008. La revoca era motivata dall’insussistenza della distanza minima di 300 metri prevista, per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, tra il patentino e la rivendita più vicina munita di distributore automatico, alla quale il patentino era aggregato. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il patentino era scaduto naturalmente il 31 dicembre 2025 e, con successivo provvedimento del 29 giugno 2026, l’Amministrazione aveva disposto l’interruzione immediata della vendita; tale atto sopravvenuto non era stato impugnato. Inoltre, il ricorrente non aveva proposto domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. né dichiarato, nelle forme e nei termini prescritti, l’interesse a proporla ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; l’eventuale annullamento non avrebbe quindi procurato un vantaggio. Il TAR ha respinto anche la tardiva deduzione secondo cui la decisione avrebbe potuto consentire il rinnovo del patentino: il ricorrente non aveva provato di aver presentato, prima della scadenza e durante l’efficacia della misura cautelare di primo grado, una domanda di rinnovo con riserva, sicché non era configurabile neppure un effetto conformativo su un diverso procedimento, che non risultava pendente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
in assenza dell’impugnazione dell’atto sopravvenuto, e di domanda risarcitoria ex art. 30 comma 5 c.p.a. o di dichiarazione di interesse alla proposizione della stessa ex art. 34 comma 3 c.p.a. (dichiarazione da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 13/7/2022, n. 8) - dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque derivare al ricorrente alcun vantaggio.
In presenza di un atto sopravvenuto non impugnato che elimina l’utilità conseguibile con l’annullamento, l’interesse alla decisione può essere mantenuto attraverso una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.; in mancanza, il ricorso diviene improcedibile se non residua alcun vantaggio concreto.
art. 34, comma 3, c.p.a.
in assenza dell’impugnazione dell’atto sopravvenuto, e di domanda risarcitoria ex art. 30 comma 5 c.p.a. o di dichiarazione di interesse alla proposizione della stessa ex art. 34 comma 3 c.p.a. (dichiarazione da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 13/7/2022, n. 8) - dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque derivare al ricorrente alcun vantaggio.
La dichiarazione dell’interesse a proporre domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. deve essere resa nelle forme e nei termini indicati dall’art. 73 c.p.a.; in difetto, se l’annullamento non può procurare altro vantaggio concreto, il ricorso è improcedibile.
art. 73 c.p.a.
in assenza dell’impugnazione dell’atto sopravvenuto, e di domanda risarcitoria ex art. 30 comma 5 c.p.a. o di dichiarazione di interesse alla proposizione della stessa ex art. 34 comma 3 c.p.a. (dichiarazione da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 13/7/2022, n. 8) - dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque derivare al ricorrente alcun vantaggio.
La manifestazione dell’interesse a proporre la domanda risarcitoria contemplata dall’art. 34, comma 3, c.p.a. è soggetta alle forme e ai termini processuali richiamati dall’art. 73 c.p.a.; una dichiarazione tardiva non vale a conservare l’interesse alla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta scadenza del titolo impugnato e l’adozione di un successivo atto non impugnato determinano l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse quando l’eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente un’utilità concreta e non è stata proposta una domanda risarcitoria né dichiarato ritualmente l’interesse a proporla.
- La dichiarazione dell’interesse a proporre una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.; una deduzione formulata tardivamente in udienza non è sufficiente a mantenere l’interesse alla decisione.
- Non è configurabile un effetto conformativo su un futuro procedimento amministrativo di rinnovo quando il ricorrente non dimostri di aver presentato l’istanza prima della scadenza del titolo, con riserva dell’esito del giudizio; il giudice non può decidere al solo fine di influire su un procedimento non pendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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