Sentenza n. 2524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 19926/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del GSE della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) per l’accesso ai certificati bianchi relativi a un progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 19926/2024, deducendo: erronea interpretazione dell’art. 6 delle Linee guida e dell’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 quanto alla data di prima attivazione del progetto e alla necessità di dimostrare la mancata generazione di risparmi energetici prima della presentazione della PPPM; illegittimità delle valutazioni del GSE sui calcoli illuminotecnici, sui fattori di manutenzione, sul rispetto dei livelli minimi di illuminamento e luminanza e sull’algoritmo di calcolo dell’addizionalità; violazione delle garanzie partecipative, per omesso esame delle osservazioni al preavviso di rigetto e per la mancata anticipazione di alcuni rilievi nel preavviso; formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine previsto dall’art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012; violazione della disciplina sull’autotutela e mancata applicazione della novella introdotta dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020. La società sosteneva, in particolare, che il progetto fosse ancora in corso di realizzazione alla data della domanda, che il ritardo del GSE avesse determinato l’approvazione tacita della PPPM e che le carenze documentali e tecniche potessero essere superate mediante le integrazioni prodotte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Quanto alla data di prima attivazione, ha ritenuto legittimo il diniego perché l’appellante non aveva fornito prove incontrovertibili che l’intervento non avesse già iniziato a generare risparmi energetici prima del 23 dicembre 2016, data di presentazione della PPPM. La nozione di progetto “in corso di realizzazione” richiede che l’intervento, pur avviato, non abbia ancora iniziato a produrre risparmi; la prova delle concrete modalità di esecuzione grava sul proponente, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Il verbale di riconsegna e la mancata disponibilità del certificato di collaudo non erano sufficienti, potendo esservi stata una sostituzione progressiva dei corpi illuminanti. Le censure sui calcoli illuminotecnici sono state respinte: il GSE aveva rilevato l’utilizzo di fattori di manutenzione diversi tra situazione ante e post intervento, l’inclusione di impianti non conformi ai livelli minimi della UNI EN 11248 e l’errata determinazione del coefficiente di addizionalità normativa. Tali valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica del Gestore e sono sindacabili solo per violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento manifesto, vizi non ravvisati. Il requisito dell’addizionalità impone di incentivare soltanto risparmi ulteriori rispetto a quelli conseguenti all’evoluzione tecnologica, normativa o di mercato; diversamente, l’incentivo si risolverebbe in un aiuto all’impresa lesivo della concorrenza. Il motivo relativo alla partecipazione procedimentale è stato respinto perché il GSE aveva valutato le osservazioni, senza essere tenuto a confutarle analiticamente, e aveva comunque rappresentato le carenze documentali, anche mediante la successiva richiesta di integrazione del 16 ottobre 2018. Non si è quindi verificata una lesione del contraddittorio. È stata esclusa la formazione del silenzio-assenso: la domanda era incompleta quanto all’addizionalità e alla data di prima attivazione, e il decorso del termine non può produrre l’accoglimento tacito di un’istanza priva dei presupposti sostanziali e documentali necessari. Inoltre, il protrarsi dell’istruttoria era imputabile alle numerose richieste di proroga e integrazione della società. Il potere esercitato dal GSE è stato qualificato come controllo vincolato e decadenza accertativa, non come autotutela sanzionatoria. La novella del d.l. n. 76/2020 non era applicabile, poiché riferita ai provvedimenti di decadenza e non ai dinieghi della PPPM; in ogni caso, l’appellante non aveva presentato alcuna istanza di riesame. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in € 6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.
La disposizione esclude dall’incentivazione i progetti già completati o che abbiano iniziato a generare risparmi alla data di presentazione della PPPM; il progetto in corso di realizzazione deve trovarsi in una fase tale da non avere ancora prodotto risparmi energetici.
art. 6, comma 3, d.m. 28 dicembre 2012
Il GSE emette il parere sulla proposta di progetto e di programma di misura entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta... Trascorsi i termini di cui sopra, in mancanza di una diversa valutazione espressa da parte del GSE, la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.
Il silenzio-assenso può formarsi soltanto su una domanda completa, correttamente presentata e assistita da tutti i requisiti e documenti necessari, incluso il requisito dell’addizionalità e la prova della data di prima attivazione.
art. 1.1 dell’Allegato A alle Linee guida AEEGSI EEN 09/11 del 27 ottobre 2011
La data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili.
La data di prima attivazione coincide con il primo momento in cui almeno un cliente benefici di risparmi energetici; il collaudo costituisce soltanto un indice esemplificativo e non esaustivo o dirimente.
art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.
Il potere di controllo del GSE consente il rigetto dell’istanza o la decadenza dagli incentivi quando siano accertate violazioni rilevanti; nella fattispecie il potere è stato qualificato come controllo doveroso e vincolato, non come esercizio di autotutela sanzionatoria.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi...
La disciplina speciale di riesame si applica ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi e non è estensibile ai provvedimenti di rigetto della PPPM; inoltre richiede un’apposita istanza dell’interessato.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È richiamato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 quale parametro per i casi in cui il controllo del GSE sfoci in annullamento d’ufficio o decadenza; il giudice ha tuttavia qualificato il potere concretamente esercitato come accertativo e vincolato.
artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il giudice ha motivato la decisione mediante richiamo a una precedente sentenza della medesima Sezione relativa a fattispecie analoga.
Massime di principio
- Nel sistema dei certificati bianchi, sono incentivabili soltanto i progetti non ancora realizzati o ancora in corso di realizzazione che, alla data di presentazione della PPPM, non abbiano già iniziato a generare risparmi energetici, anche se questi non siano ancora misurabili.
- La prova della data di prima attivazione e dell’assenza di risparmi energetici anteriori alla presentazione della PPPM grava sul proponente, che deve fornire documentazione concreta e incontrovertibile sulle modalità di esecuzione dell’intervento; il mero richiamo al mancato collaudo non è sufficiente quando l’intervento possa essere stato realizzato progressivamente.
- Il requisito dell’addizionalità dei risparmi energetici esclude dal beneficio gli interventi o i risparmi che si sarebbero comunque realizzati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa o di mercato; le valutazioni tecniche del GSE sono sindacabili solo per violazione delle regole procedurali o per manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
- Il silenzio-assenso previsto per l’approvazione della PPPM presuppone una domanda completa e assistita da tutti i requisiti sostanziali e documentali di legge; l’inerzia amministrativa non può determinare l’accoglimento tacito di un’istanza che, se valutata espressamente, non avrebbe potuto essere accolta.
- Il potere del GSE di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi e di negare il beneficio per la loro mancanza è un potere di controllo doveroso e vincolato, di natura accertativa e ripristinatoria, non un potere sanzionatorio o di autotutela in senso proprio; il principio di autoresponsabilità rende rilevante la non conformità delle dichiarazioni e della documentazione anche indipendentemente dalla buona fede del dichiarante.
- La disciplina speciale di riesame introdotta dall’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 riguarda i provvedimenti di decadenza dagli incentivi e non può essere estesa ai dinieghi della domanda incentivante; in assenza di un’istanza di riesame, il giudice non può sostituirsi al GSE nell’esercizio di un potere non ancora attivato.
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