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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28167/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostenendo che i fatti dovessero essere derubricati a bancarotta semplice; la censura è stata formulata anche rispetto all'elemento soggettivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazioni di norme processuali in relazione alla valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità. Con il terzo motivo ha lamentato vizi di motivazione sulla valutazione del quadro probatorio, contestando la ricostruzione degli effetti pregiudizievoli per i creditori e degli indici di fraudolenza ritenuti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, per la fattispecie contestata, non è richiesto il dolo specifico, e comunque la doglianza non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato le cessioni immobiliari mediante accollo dei mutui come atti non neutri, idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità, poiché non è possibile dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p., neppure richiamando gli artt. 125 e 546 c.p.p., per censurare l'omessa o erronea valutazione della prova. Il terzo motivo è stato reputato generico e assertivo, a fronte di una motivazione di merito logicamente corretta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 216, primo comma, 223, legge fall.

    Base normativa della responsabilità per bancarotta contestata, rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la derubricazione in bancarotta semplice.

  • art. 192 c.p.p.

    La sua violazione non può essere dedotta in cassazione per contestare la valutazione del materiale probatorio e il ragionamento del giudice di merito.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma la sua asserita violazione non consente di trasformare in motivo di legittimità censure sulla ricostruzione del fatto e delle prove.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma non può essere usato per contestare in cassazione l'omessa o errata valutazione degli elementi di prova.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo per violazione di norme processuali non può essere utilizzato per eludere i limiti del motivo di ricorso in punto di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    I limiti all'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione non possono essere superati ricorrendo al diverso motivo di cui alla lett. c).

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove o sulla tenuta logica della motivazione in deduzioni di violazione di norme processuali, ove ciò serva solo a ottenere un nuovo esame del fatto.
  • La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è infondata quando non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata e non indica perché gli elementi valorizzati dai giudici di merito sarebbero incompatibili con il reato ritenuto.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale la configurabilità della responsabilità può fondarsi su atti di disposizione che, pur formalmente consentiti o apparentemente neutri, incidano in concreto sulla garanzia patrimoniale dei creditori.
  • In sede di legittimità sono inammissibili doglianze generiche, assertive o meramente reiterative che non individuino specifici errori logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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