Cassazione Civile, Ordinanza n. 11646/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una correntista aveva citato in giudizio una banca chiedendo, previa declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di conto corrente che prevedevano capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e commissione di massimo scoperto, la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse. Il tribunale aveva accertato l'invalidità di tali pattuizioni e aveva rideterminato il saldo del rapporto in favore della correntista, ma aveva rigettato la domanda restitutoria ritenendo che non risultassero allegati e provati veri e propri pagamenti, bensì meri addebiti in conto; secondo il primo giudice, inoltre, nei rapporti di apertura di credito i versamenti ripristinatori della provvista non sono pagamenti ripetibili, mentre lo sono solo i versamenti solutori eseguiti oltre il limite del fido. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione, deducendo violazione delle norme sull'apertura di credito, sulla ripetizione di indebito e sull'onere della prova, e sostenendo che, una volta accertato il credito residuo della correntista alla chiusura del conto, la banca dovesse essere condannata alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza del Tribunale di Lucca e rinviato la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha ritenuto errata la soluzione del tribunale nella parte in cui escludeva la condanna restitutoria solo perché la parte attrice aveva parlato di "addebiti" e non di "pagamenti": nelle aperture di credito in conto corrente, infatti, le annotazioni a debito e i versamenti eseguiti in pendenza del rapporto possono rilevare ai fini della restituzione, soprattutto quando, alla chiusura del conto, sia definitivamente accertato che una quota delle somme versate o trattenute è andata a coprire interessi e commissioni non dovuti e quindi è entrata stabilmente nel patrimonio della banca.
Norme richiamate
art. 1842 c.c.
la banca, nell'apertura di credito, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro; ciò incide sulla qualificazione dei versamenti come ripristinatori della provvista entro il fido.
art. 1843 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, in relazione alla disciplina dell'apertura di credito e della disponibilità della provvista.
art. 2033 c.c.
la ripetizione di indebito presuppone un pagamento, cioè una prestazione con spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; le mere annotazioni contabili non bastano di per sé.
art. 2696 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
art. 348-bis c.p.c.
ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale, con effetti sulla successiva impugnazione per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
art. 348-ter c.p.c.
è richiamato per la pronuncia di inammissibilità dell'appello e per il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado dopo il filtro d'appello.
art. 334 c.p.c.
richiamato in relazione all'inefficacia dell'appello incidentale condizionato dichiarato dalla Corte di appello.
art. 383 c.p.c.
fondamento del rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nell'apertura di credito regolata in conto corrente, la semplice annotazione di addebiti non equivale a pagamento e non è, da sola, sufficiente a fondare una domanda di ripetizione di indebito.
- Ai fini della ripetizione delle somme addebitate illegittimamente in conto corrente, occorre distinguere tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista: solo i primi, perché destinati a coprire un passivo oltre il limite del fido o su conto scoperto, hanno natura di pagamento ripetibile.
- Se il conto corrente è assistito da affidamento e il saldo negativo resta entro il fido, i versamenti del cliente hanno normalmente funzione ripristinatoria della disponibilità concessa dalla banca e non integrano immediata acquisizione patrimoniale definitiva dell'istituto di credito.
- Quando gli addebiti illegittimi in conto corrente non siano stati ancora definitivamente acquisiti dalla banca per mancato pagamento solutorio, la tutela esperibile può essere quella di accertamento e rettifica del saldo, non ancora l'azione di ripetizione; la restituzione diventa però esperibile alla chiusura del rapporto per gli importi che risultino definitivamente trattenuti a copertura di interessi o commissioni non dovuti.
- La domanda restitutoria non può essere respinta solo perché l'attore abbia prospettato "addebiti" anziché "pagamenti", se dal complessivo quadro fattuale e contabile emerge che somme indebitamente trattenute dalla banca hanno inciso definitivamente sul patrimonio dell'istituto.
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