Sentenza n. 1890/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 9 settembre 2025; e per l'accertamento dell'obbligo della Amministrazione di provvedere sulla ridetta istanza, avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 settembre 2025 relativa alla convocazione presso gli Uffici della Prefettura, all’accertamento dell’indisponibilità del datore di lavoro e al rilascio della dichiarazione necessaria per richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia a seguito del nulla osta all’assunzione, lamentava l’inerzia dell’Amministrazione sulla propria istanza del 9 settembre 2025, con la quale aveva chiesto la convocazione presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per accertare il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione e ottenere la relativa dichiarazione, funzionale alla successiva richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Domandava l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, nonché l’annullamento degli eventuali atti medio tempore intervenuti. Nel corso del giudizio il Ministero riferiva di avere revocato, con provvedimento del 27 novembre 2025, il nulla osta originariamente rilasciato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La revoca del nulla osta, intervenuta nel corso del giudizio, è stata ritenuta un provvedimento espresso idoneo a chiudere la fattispecie procedimentale sulla quale si era formato il silenzio, costituendo un implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno o rilascio del permesso per attesa occupazione. Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse azionato consiste nell’ottenere una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, in attuazione dell’obbligo di concludere tempestivamente il procedimento e di manifestare chiaramente la propria determinazione. Poiché tale manifestazione è sopravvenuta, sono state ritenute integrate le condizioni per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione
Il giudizio sul silenzio tutela l’interesse a ottenere una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, quale che ne sia il contenuto.
art. 31, comma 3, c.p.a.
salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale limite alla regola secondo cui l’interesse nel giudizio avverso il silenzio riguarda esclusivamente l’ottenimento di una pronuncia espressa dell’Amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, che definisce il procedimento oggetto del ricorso avverso il silenzio, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 2 l. 241/1990
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e tempestivo.
art. 97 Cost.
in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.)
I principi di buon andamento impongono ai pubblici poteri una chiara e tempestiva manifestazione della volontà amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse tutelato consiste, di regola, nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, indipendentemente dal carattere favorevole o sfavorevole del provvedimento adottato.
- L’adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso che definisca il procedimento determina il soddisfacimento dell’interesse processuale azionato e comporta la cessazione della materia del contendere.
- Anche un provvedimento sfavorevole o implicitamente ostativo alla richiesta del privato è idoneo a far cessare la materia del contendere nel giudizio contro il silenzio, poiché l’obbligo dell’amministrazione è quello di provvedere espressamente, non necessariamente quello di accogliere l’istanza.
- La revoca del titolo o del presupposto amministrativo oggetto del procedimento può costituire una manifestazione provvedimentale espressa idonea a chiudere la fattispecie procedimentale e a rendere improseguibile la domanda diretta a ottenere una decisione espressa su quella stessa fattispecie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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