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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24178/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di compravendita del 21 luglio 2003 avente ad oggetto alcuni terreni inseriti in un piano particolareggiato ad iniziativa privata. Alle acquirenti era stata negata l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 33 della legge n. 388/2000, perché non avevano edificato sul terreno entro il quinquennio dall'acquisto, con conseguente decadenza dal beneficio. Dopo la conferma della pretesa impositiva nei gradi di merito e il rigetto del precedente ricorso per cassazione, le società hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., lamentando un errore di fatto: secondo le ricorrenti, la Corte avrebbe erroneamente escluso la forza maggiore, nonostante in sentenza fossero richiamati impedimenti urbanistici e di viabilità, accertati in giudizio, che avrebbero impedito l'edificazione; inoltre, sarebbe stato richiamato un precedente giurisprudenziale che, a loro dire, deponeva in senso opposto e confermava la rilevanza esimente di tali impedimenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione palesemente inammissibile. Ha chiarito che il vizio denunciato non integra errore di fatto revocatorio, perché la questione degli impedimenti urbanistici e della loro eventuale qualificazione come forza maggiore era già oggetto di dibattito tra le parti e implicava una valutazione giuridico-fattuale, non una svista percettiva immediatamente rilevabile. La ratio decidendi della sentenza impugnata era infatti fondata non sulla negazione del fatto impediente in sé, ma sulla diversa considerazione che la decadenza dall'agevolazione derivava dalla sopravvenuta mancanza della causa del beneficio, essendo mancata l'edificazione nel termine legale, anche indipendentemente dalla volontà dell'acquirente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è la norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, decisiva, immediata e non attinente alla valutazione degli atti o delle prove

  • art. 33, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    l'agevolazione per l'acquisto di terreni destinati all'edificazione è di stretta interpretazione e la mancata edificazione nel termine previsto comporta la decadenza dal beneficio

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato per affermare la stretta interpretazione delle disposizioni agevolative

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva immediatamente e oggettivamente rilevabile, e non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione degli atti di causa.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la censura che, sotto l'apparenza della svista percettiva, mira in realtà a rimettere in discussione il giudizio compiuto dalla Corte sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulla loro rilevanza.
  • Ai fini della revocazione, l'errore dedotto deve cadere su un punto non controverso tra le parti e deve essere decisivo, cioè tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Le agevolazioni tributarie connesse all'edificazione su terreno acquistato sono di stretta interpretazione: la mancata realizzazione dell'edificio nel termine stabilito dalla legge determina la decadenza dal beneficio per sopravvenuta mancanza della sua causa, anche se l'omissione non sia imputabile alla volontà dell'acquirente.
  • La forza maggiore non può essere invocata per sovvertire una decadenza che deriva dalla sopravvenuta mancanza dei presupposti sostanziali dell'agevolazione, quando la legge subordini il beneficio al verificarsi di un determinato risultato entro un termine prefissato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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