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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8040/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna; il ricorrente ha dedotto che la dichiarazione di assenza dell'imputato era intervenuta sotto la disciplina previgente e che, perciò, non si potevano applicare gli artt. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p., introdotti dal d.lgs. n.150/2022. La difesa ha pure prospettato profili di incostituzionalità e disparità di trattamento conseguenti all'applicazione della nuova normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente applicato l'art. 581, comma 1-quater c.p.p., ritenendo necessaria, in presenza di dichiarazione di assenza, la produzione unitamente all'atto di appello della dichiarazione/elezione di domicilio e del nuovo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. Ha respinto la censura di incostituzionalità richiamando un precedente (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa) che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter c.p.p.

    previsione che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto di citazione

    La norma è intesa come requisito formale da rispettare per rendere ammissibile l'appello proposto da difensore quando l'imputato è stato dichiarato assente; la mancata indicazione della dichiarazione/elezione di domicilio configura motivo di inammissibilità

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    richiede lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza

    La Corte ha ritenuto necessario che il difensore sia investito di nuovo e specifico mandato 'in limine impugnationis' per proporre appello quando l'imputato è stato dichiarato assente, a pena di inammissibilità

  • art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    normativa richiamata dalla difesa (art. 89 del d.lgs. n.150 del 2022)

    Il ricorso invocava il dato transitorio/interpretativo di quest'articolo per ritenere non applicabili le modifiche introdotte; la Corte ha giudicato fondata l'applicazione degli artt. 581 citati in relazione alla data di pronuncia della sentenza di primo grado e ha ritenuto infondata la lettura parziale della disciplina transitoria proposta dalla difesa

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)

    La difesa aveva prospettato profili di contrasto con tali principi costituzionali; la Corte, richiamando precedente giurisprudenza, ha ritenuto la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e pertanto non incostituzionale

  • art. 6 CEDU

    La difesa aveva evocato anche un possibile contrasto con l'art.6 CEDU (diritto a un equo processo); la Corte ha considerato la questione manifestamente infondata in ragione dei correttivi legislativi previsti e della legittimità della scelta di limitare impugnazioni non frutto di scelta consapevole della parte

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato assente in primo grado, per proporre appello è necessario che il difensore produca un nuovo, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado; in mancanza, l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • Unitamente all'atto di appello, quando si procede in assenza dell'imputato, deve essere depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni: la mancanza di tale dichiarazione costituisce motivo di inammissibilità processuale.
  • Le censure di incostituzionalità rispetto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. e all'art. 89 del d.lgs. n.150/2022 sono state fino ad ora ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità; pertanto è difficile che in casi analoghi si ottenga l'annullamento per contrasto con Costituzione o CEDU.
  • In presenza di dubbi sulla normativa transitoria, occorre valutare attentamente la data di pronuncia della sentenza di primo grado e le disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022: la disciplina applicabile può dipendere da tali date e dalla lettura sistematica delle norme transitorie.
  • Per evitare la perdita del diritto di impugnazione è buona prassi ottenere e documentare un mandato specifico al difensore "in limine impugnationis" e indicare/eseguire l'elezione di domicilio al momento della proposizione dell'appello.

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