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Sentenza

Sentenza n. 4848/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- datato 18/12/2025 per l'ammissione al concorso per titoli ed esami per n. 1.198 Allievi Marescialli della Guardia di Finanza - 97° corso, a.a. 2025/2026, nella parte in cui propone l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita carenza delle qualità morali.

Giustizia amministrativa202602145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per carenza delle qualità morali e di condotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 1.198 allievi marescialli della Guardia di finanza, fondata su una condanna per guida in stato di ebbrezza, successivamente dichiarata estinta dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. Ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 26 della legge n. 53 del 1989, sostenendo che l'amministrazione si fosse limitata a rilevare il precedente penale senza valutare concretamente l'idoneità dell'episodio a incidere sull'affidabilità del candidato e senza considerare l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ha respinto il ricorso. Ha chiarito che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995, la guida in stato di ebbrezza non può determinare automaticamente l'esclusione dall'arruolamento nella Guardia di finanza: l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata del disvalore del fatto ai fini del requisito delle qualità morali e di condotta. Nel caso esaminato tale valutazione è stata ritenuta effettivamente compiuta, poiché l'amministrazione aveva considerato il fatto che il candidato avesse guidato di notte con un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte il limite consentito, avesse perso il controllo del veicolo, invaso la corsia opposta e provocato una collisione frontale, dalla quale erano derivate lesioni a entrambi i conducenti. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di grave irresponsabilità, sottovalutazione dei rischi e incompatibilità con l'affidabilità e il senso di responsabilità richiesti per le funzioni della Guardia di finanza. Il carattere isolato e risalente dell'episodio non è stato ritenuto sufficiente a escluderne il valore sintomatico; neppure il decorso di circa quattro anni è stato considerato idoneo a neutralizzarlo. L'estinzione del reato conseguente al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è stata ritenuta irrilevante rispetto all'autonoma valutazione amministrativa dei fatti, incidendo sull'estinzione del reato ma non sulla commissione dell'episodio. Le valutazioni amministrative sono state giudicate ragionevoli, proporzionate e non manifestamente illogiche o incongrue, quindi non sindacabili nel merito dal giudice amministrativo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lettera i), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199

    La disposizione, nella parte in cui prevedeva l'esclusione automatica dall'arruolamento nella Guardia di finanza per la guida in stato di ebbrezza costituente reato, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; non è quindi consentito un automatismo preclusivo, ma occorre una valutazione concreta del fatto.

  • art. 26 l. 1° febbraio 1989, n. 53

    La norma richiede, ai fini dell'accesso, il possesso di qualità morali e di condotta e consente all'amministrazione di valutare discrezionalmente, in concreto, se un episodio di guida in stato di ebbrezza sia sintomatico della loro mancanza.

  • art. 3 Cost.

    la disposizione censurata configura, dunque, un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, benché il medesimo comportamento non precluda automaticamente l’accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta.

    Il principio di uguaglianza esclude una disciplina che imponga per la Guardia di finanza un automatismo preclusivo non previsto per le altre Forze di polizia; è necessaria una valutazione caso per caso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2024

    La pronuncia ha eliminato l'automatismo previsto per la guida in stato di ebbrezza e ha confermato la necessità di una valutazione autonoma e concreta dell'episodio.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, quando il contraddittorio è regolare e l'istruttoria completa.

Massime di principio

  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatica esclusione dall'arruolamento per guida in stato di ebbrezza, l'amministrazione deve valutare caso per caso se le concrete modalità del fatto siano sintomatiche della mancanza delle qualità morali e di condotta richieste per l'accesso alla Guardia di finanza.
  • La valutazione delle qualità morali e di condotta può fondarsi anche su un singolo episodio, purché connotato da un marcato disvalore e adeguatamente correlato all'affidabilità, all'equilibrio e al senso di responsabilità richiesti per le funzioni istituzionali.
  • Nel valutare la rilevanza di una guida in stato di ebbrezza, assumono rilievo le concrete modalità della condotta, tra cui l'elevato tasso alcolemico, la perdita di controllo del veicolo, l'invasione della corsia opposta e la verificazione di un incidente con lesioni, elementi idonei a trasformare il pericolo astratto in un concreto pregiudizio per l'incolumità.
  • L'estinzione del reato conseguente allo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente i fatti storici ai fini del giudizio sulle qualità morali e di condotta.
  • Il decorso del tempo e il carattere isolato dell'episodio non neutralizzano necessariamente il suo valore sintomatico quando la condotta presenti un elevato grado di irresponsabilità; il giudizio amministrativo è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, sproporzione, illogicità o incongruenza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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