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Sentenza

Sentenza del 02/09/2022 n. 25895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contenzioso sulla rendita catastale di un aerogeneratore (parco eolico). La società aveva presentato DOCFA (2.05.2016) chiedendo una rendita molto ridotta escludendo dalla stima le componenti dell'aerogeneratore (navicella/rotore/torre) in forza della L. n. 208/2015; l'Agenzia rettificò attribuendo rendita maggiore includendo il suolo, il basamento, la cabina e la torre. In primo grado il ricorso fu accolto, in appello la CTR ribaltò la decisione ritenendo la torre una "costruzione" computabile. In Cassazione la questione principale è se la torre sia qualificabile come macchinario/impianto escluso dalla stima (L. 208/2015) oppure come costruzione suscettibile di inclusione nella rendita; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente accertato il fatto decisivo relativo alla natura funzionale e all'integrazione della torre nell'impianto eolico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione e scorretto accertamento alla luce della L. n. 208/2015) e ha cassato la sentenza della CTR limitatamente a tale censura, rimandando la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata per un nuovo accertamento in fatto. Ha disposto che la CTR verifichi se la torre costituisca macchinario/congegno/impianto funzionale al processo produttivo (e quindi sia esclusa dalla stima) e proceda a un nuovo calcolo della rendita catastale applicando i principi e coefficienti di legge; gli altri motivi (tra cui doglianze sulla motivazione dell'avviso e criteri di stima) sono stati rigettati o assorbiti. La Corte ha inoltre rimandato alla CTR la valutazione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-22

    A decorrere dal 1 gennaio 2016 la rendita catastale delle unità speciali si determina tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità; sono escluse dalla stima "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti" funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte interpreta che l'esclusione si fondi sulla strumentalità al processo produttivo e prescinda dal fatto che l'elemento sia o meno infisso al suolo.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

    Definisce i criteri di autonoma funzionalità e reddituale richiesti per l'accatastamento di un'unità immobiliare; la Corte richiama questo criterio per valutare se una componente debba essere considerata "costruzione" o elemento impiantistico.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28, comma 2

    il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe. Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

    Stabilisce la base metodologica per la stima diretta e il calcolo del capitale fondiario; la Corte ricorda che la procedura di stima deve seguire tali criteri e, se necessario, considerare il costo di ricostruzione in via residuale.

  • R.D.L. 28 maggio 1939, n. 652, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

    Fornisce nozione di immobile urbano e 'costruzione stabile'; utilizzata per confrontare le caratteristiche fisiche della torre (solidità, stabilità, ancoraggio) con i requisiti per l'inclusione nella stima.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012 (richiamata dalla L. n. 190/2014)

    Indica i criteri tecnico-estimativi per beni speciali: costo di produzione, valore del lotto, costo a nuovo delle strutture, spese tecniche, oneri finanziari ecc.; la Corte afferma che tali criteri restano rilevanti nella determinazione della rendita.

  • Circolari Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2016 e n. 27/E del 13 giugno 2016 e nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016 (Direzione Centrale Catasto)

    Le circolari specificano l'individuazione delle componenti oggetto di stima dopo la L. 208/2015: distinguono suolo, costruzioni, elementi connessi e componenti impiantistiche (escluse). Le circolari e la nota hanno sostenuto l'inclusione delle torri (per caratteristiche di solidità, stabilità e consistenza volumetrica) tra le costruzioni da includere nella stima; la Corte, pur riconoscendo tali circolari, sottolinea che deve comunque esser fatto un accertamento fattuale sulla effettiva strumentalità della torre al processo produttivo.

Massime di principio

  • Per stabilire se una componente (es. torre di aerogeneratore) concorre alla rendita catastale occorre valutare la sua strumentalità al processo produttivo: se è un elemento essenziale al funzionamento dell'impianto (unicum) può essere considerata impianto/macchinario e pertanto esclusa dalla stima ai sensi della L. n. 208/2015, indipendentemente dal fatto che sia infissa al suolo.
  • Se la componente possiede autonomia funzionale e reddituale o conferisce utilità apprezzabile anche al di fuori del processo produttivo (es. spazio accessibile, locali tecnici, fondazioni di valore), può essere qualificata come "costruzione" ed essere inclusa nella stima catastale.
  • Le circolari amministrative (2/E, 27/E, note Direzione Catasto) forniscono parametri interpretativi ma non sostituiscono l'accertamento fattuale: il giudice deve verificare concretamente l'effettiva funzione e integrazione della componente nell'impianto.
  • In caso di rettifica d'ufficio di una DOCFA, l'avviso di accertamento è motivato in misura più limitata quando l'Ufficio non disattenda i dati oggettivi forniti dal contribuente; tuttavia deve comunque rendere chiari i criteri tecnici che hanno determinato la valutazione diversa.
  • In contenziosi analoghi è decisivo produrre e contestare prove tecniche (perizie, pareri specialistici) sulla natura funzionale della componente: la decisione finale richiede un accertamento tecnico-fattuale e può comportare rimessione alla Commissione per nuovo esame.
  • Nella determinazione del valore va comunque osservata la metodologia del D.P.R. n. 1142/1949 (art. 28) e le istruzioni tecnico-estimative rilevanti (circolare n.6/2012 e successive) per la quantificazione del capitale fondiario e l'applicazione dei coefficienti.

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