Sentenza n. 1700/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso del 17 aprile 2026 relativa agli atti edilizi e paesaggistici concernenti l’immobile confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un’unità abitativa confinante con un immobile interessato da una recente tinteggiatura color rosso pompeiano in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ha chiesto il 17 aprile 2026 di visionare ed estrarre copia del titolo edilizio, degli elaborati progettuali, delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche, dei pareri e nulla osta della Soprintendenza, delle varianti e degli atti relativi a controlli, sopralluoghi o procedimenti sanzionatori. Contro il silenzio del Comune ha dedotto violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, del d.P.R. 184/2006 e dei principi costituzionali e procedimentali di pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, istruttoria e motivazione, arbitrarietà ed erroneità manifesta. Ha inoltre invocato l’art. 24 della l. 241/1990. Il Comune ha contestato la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale; la Soprintendenza ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Soprintendenza, poiché l’istanza era stata inviata anche all’autorità tutoria del paesaggio e riguardava atti relativi a un intervento in area vincolata. Ha accolto il ricorso: nel giudizio sull’accesso il giudice accerta direttamente la sussistenza del diritto, e la proprietaria confinante ha una posizione qualificata e differenziata in forza della vicinitas, sufficiente a fondare l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti abilitativi e paesaggistici. Tale interesse è distinto da quello richiesto per impugnare i titoli edilizi. Ha quindi ordinato al Comune e alla Soprintendenza, ciascuno per gli atti di propria competenza, di consentire visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità di ulteriore inerzia. Comune e Soprintendenza sono stati condannati in solido a rifondere € 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti; spese compensate nei rapporti con i controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Nella fattispecie in esame, risulta provato, in quanto non contestato dal Comune resistente, che la ricorrente è proprietaria di un fondo confinante con quello dei controinteressati, sicché ciò risulta sufficiente per legittimare l’istanza di accesso agli atti richiesti, sussistendo l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento.
La proprietà di un fondo confinante con quello interessato da opere è sufficiente, in presenza della vicinitas, a integrare l’interesse diretto, concreto e attuale per accedere agli atti abilitativi, senza che occorra dimostrare l’interesse necessario per impugnare i relativi titoli.
art. 116, comma 4, d.lgs. 104/2010
Costituisce principio noto che l’oggetto del giudizio in tema di accesso agli atti, ad onta della sua struttura impugnatoria, è il rapporto e non l’atto, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi a verificare l’eventuale esistenza di vizi nella determinazione amministrativa, ma deve accertare la sussistenza del diritto all’accesso, di modo che nulla impedisce che la sentenza accerti o neghi l’eccesso per ragioni diverse rispetto a quelle indicate dall’autorità amministrativa (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2023, n. 4023).
Nel rito sull’accesso il giudice conosce direttamente del rapporto e deve accertare se sussista il diritto, senza limitarsi ai vizi dell’atto o del silenzio amministrativo.
art. 24 l. 241/1990
Al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi, quando si faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche (e dunque, si ritiene, anche paesaggistiche), trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.
La vicinitas e l’interesse a verificare il rispetto delle regole urbanistiche e paesaggistiche individuano un interesse qualificato all’accesso, non riconducibile a un controllo generalizzato; la decisione non applica specificamente una causa di esclusione prevista dall’art. 24.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso documentale, l’oggetto è il rapporto sostanziale e il giudice deve accertare direttamente la sussistenza del diritto, senza limitarsi a sindacare i vizi della determinazione amministrativa o del silenzio.
- Il proprietario di un fondo confinante, e più in generale chi si trovi in una situazione stabile di collegamento con l’area interessata da opere, è titolare di un interesse qualificato e differenziato ad accedere agli atti abilitativi per verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche.
- L’interesse alla conoscenza degli atti fondato sulla vicinitas è distinto dall’interesse necessario per impugnare e ottenere l’annullamento dei titoli edilizi: per l’accesso è sufficiente la posizione qualificata derivante dal collegamento stabile con la zona.
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