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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22867/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale per carenza di interesse. Ha ritenuto che la censura sulla minorata difesa fosse priva di utilità concreta, perché, anche ove accolta, non avrebbe inciso in senso favorevole alla posizione dell'accusa, essendo il reato già estinto per prescrizione alla data del 06/11/2024, antecedente alla sentenza di appello impugnata, salvo la remissione della querela.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Catania nella parte in cui non avrebbe correttamente configurato l'aggravante della minorata difesa in relazione a una vendita on line. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era inammissibile per carenza di interesse: l'interesse a impugnare ex art. 568, comma 4, c.p.p. richiede un'utilità concreta e attuale, non la sola correttezza tecnico-giuridica della motivazione. Nel caso concreto, anche l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico per l'accusa, poiché il reato si sarebbe comunque prescritto in data 06/11/2024, quindi prima della sentenza di appello impugnata, salvo la remissione della querela già menzionata nel testo.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'interesse a impugnare è condizione di ammissibilità di ogni impugnazione e sussiste solo se l'eliminazione del provvedimento impugnato può apportare all'impugnante un vantaggio concreto e pratico, non essendo sufficiente la mera richiesta di esattezza giuridica della motivazione.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e riferito agli effetti diretti del provvedimento impugnato; non è sufficiente un interesse astratto alla correzione della motivazione.
  • Un ricorso è inammissibile quando, anche se accolto, non potrebbe determinare per il ricorrente una posizione pratica più vantaggiosa rispetto a quella già esistente.
  • La contestazione di un'aggravante è priva di interesse, per la parte pubblica, se il reato è già o comunque sarebbe estinto per prescrizione in una data anteriore alla decisione impugnata, mancando qualsiasi utilità concreta dell'annullamento sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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