Cassazione Penale, Sentenza n. 19892/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, riducendo la misura cautelare dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, aveva comunque confermato esigenze cautelari a suo carico per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p. e travisamento/errata, contraddittoria e illogica valutazione degli elementi indiziari, contestando la sussistenza di gravi indizi e sostenendo che le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni della persona offesa fossero compatibili con la versione difensiva; 2) travisamento dei documenti acquisiti, in particolare dei contratti di noleggio della Fiat Panda e della presunta disponibilità del veicolo in capo al Verde; 3) vizio di motivazione e inesattezze nelle informative di PG, con riferimento al fatto che il ricorrente era incensurato, non aveva legami familiari con un clan e mancava qualsiasi collegamento con il cosiddetto "clan Verde"; 4) vizio di motivazione relativo alle esigenze cautelari, sostenendo che l'evento criminoso non si era verificato per denuncia della vittima ma per autonoma desistenza dell'autore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di censure di merito, non ammissibili in sede di legittimità, confermando che il Tribunale aveva correttamente valutato la riconoscibilità fotografica, la presenza del Verde sul luogo e l'inattendibilità della spiegazione difensiva. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta, osservando che il Tribunale aveva motivato adeguatamente richiamando le "allarmanti circostanze e modalità" dei fatti (comportamenti evocativi di logiche di sopraffazione di tipo camorristico, volto scoperto, complice ignoto, evocazione di "amici di Sant'Antimo"), e che mancavano elementi per superare la presunzione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. Il quarto motivo è stato ritenuto mera allegazione priva di riscontri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (richiamando la sentenza Corte Cost. n. 186/2000 in tema di valutazione della colpa).
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato come norma processuale sulla valutazione del gravame in sede cautelare; la Corte sottolinea che censure di merito sulla valutazione degli elementi probatori non sono ammissibili in sede di legittimità
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Interpretato come disposizione che presuppone la sussistenza di esigenze cautelari quando emergono gravi indizi e circostanze tali da giustificare la misura; il Tribunale ha ritenuto che la difesa non avesse superato la presunzione di necessità della misura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della responsabilità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto il versamento equitativo
Massime di principio
- La cassazione non è il canale per rinnovare la valutazione di merito degli elementi di fatto raccolti in sede cautelare: le doglianze che mirano a una nuova lettura probatoria sono inammissibili.
- Per ottenere la revoca o attenuazione di misure cautelari è necessario mettere in discussione elementi di diritto o dimostrare vizi di motivazione formali e specifici, non limitarsi ad affermare l'inesistenza dei gravi indizi.
- Circostanze fattuali motivate (volto scoperto, presenza di complice ignoto, frasi minacciose o evocazione di gruppi criminali) possono legittimare la presunzione di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, e difficilmente vengono superate da meri argomenti difensivi non corroborati da riscontri concreti.
- Chi propone ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e versamento alla Cassa delle ammende); è quindi importante valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica delle doglianze prima di proporre impugnazioni.
- Se si sostiene che il reato non si è consumato per autonoma desistenza dell'agente, è necessario allegare e produrre elementi concreti e verificabili (es. dichiarazioni, prove che dimostrino la condotta di desistenza) per superare la semplice allegazione.
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