Cassazione Penale, Sentenza n. 17797/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che imponeva a Stellato l'obbligo di presentazione presso la Questura di Cosenza prima e dopo ogni incontro agonistico del Cosenza Calcio. Il ricorrente denunciava: 1) violazione del diritto di difesa per omessa valutazione della memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC il 20/05/2022, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento (notificato il 19/05/2022); 2) vizio di motivazione perché il Gip non aveva adeguatamente motivato l'identificazione dell'autore dell'aggressione all'autista dell'autobus né le ragioni di necessità e urgenza dell'obbligo di doppia comparizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per violazione del diritto di difesa: ha rilevato che il GIP non ha fatto alcun riferimento, né formale né sostanziale, alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata entro le 48 ore previste. Richiamando la giurisprudenza che assegna al destinatario del provvedimento lo stesso arco temporale di contraddittorio del P.M., la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame. Ha altresì sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 18/05/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Regola del termine di quarantotto ore per il deposito di memorie nella convalida del provvedimento del Questore
La Corte interpreta che il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto a un contraddittorio cartolare nello stesso arco temporale di 48 ore riconosciuto al P.M.; l'omessa valutazione delle deduzioni difensive depositate nel termine comporta violazione del diritto di difesa e determina la nullità dell'ordinanza di convalida.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010
I precedenti stabiliscono che l'ordinanza di convalida deve contenere riferimento non solo formale ma sostanziale alle deduzioni difensive depositate entro 48 ore; in mancanza, si configura violazione del diritto di difesa con annullamento del provvedimento.
Massime di principio
- Se viene notificato un provvedimento impositivo del Questore, il destinatario ha diritto a depositare memorie entro 48 ore e il giudice deve considerarle esplicitamente; l'omissione può determinare nullità dell'atto.
- Il termine di 48 ore è simmetrico a quello del P.M.: va garantito un contraddittorio cartolare pari, per principio di parità delle armi.
- Nelle ordinanze di convalida di misure che impongono obblighi di presentazione il giudice deve motivare sia l'identificazione degli autori delle condotte contestate sia la necessità e urgenza della misura.
- In mancanza di adeguata motivazione o di considerazione delle deduzioni difensive il provvedimento può essere annullato e la misura sospesa in sede di legittimità, con rinvio per nuovo esame.
- Per chi riceve simili provvedimenti: trasmettere sempre memorie per PEC entro 48 ore, conservare le ricevute di trasmissione, e contestare tempestivamente l'omessa considerazione in sede di impugnazione.
- Al giudice di merito in sede di rinnovazione spetta valutare nuovamente sia le deduzioni difensive sia la sussistenza dei presupposti di necessità e gravità per mantenere l'obbligo di presentazione.
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