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Sentenza

Sentenza del 29/04/2020 n. 8339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale relativo agli anni 2003-2004 per il recupero a tassazione di redditi derivanti da cessioni immobiliari ritenute sottofatturate e ripartite tra i soci, contestata inattendibilità della contabilità della società e ricostruzione induttiva dei ricavi dall'Amministrazione basata su stime dell'ufficio tecnico erariale e su altre anomalie contabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra Agenzia e i soci (D.M., D.P., D.I., Z.T.) per effetto di definizione della lite; ha rigettato il ricorso della srl G., confermando il giudizio di merito che aveva accertato l'attendibilità dell'accertamento dell'Agenzia basato su presunzioni semplici e su gravi, precise e concordanti anomalie contabili; ha condannato la società al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia, liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza

    Il giudice può fondare la decisione sulle prove prodotte dalle parti e su fatti non contestati; può altresì avvalersi di nozioni di comune esperienza senza prova formale.

  • art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda

    Stabilisce la ripartizione dell'onere della prova: chi agisce deve provare i fatti costitutivi; chi solleva eccezioni deve provarle. In materia tributaria, una volta contestata dall'Amministrazione l'antieconomicità, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2, lett. d)

    l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma... d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

    Consente all'Amministrazione di disregare le scritture contabili e ricostruire il reddito mediante presunzioni semplici quando le irregolarità sono gravi, numerose e ripetute; ciò legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi se supportata da elementi concreti.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 73

    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

    In linea di principio la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito; tuttavia, in caso di contabilità inattendibile o di elementi probatori, l'Amministrazione può ricostruire la base imponibile anche con presunzioni, specie dopo le modifiche normative che hanno reintrodotto la presunzione semplice.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - artt. 7, 12, 16, 17

    Norme sul procedimento sanzionatorio tributario: la motivazione dell'accertamento può integrare l'indicazione dei presupposti sanzionatori; l'assenza di esplicita elencazione dei fatti sanzionati non determina automaticamente la nullità se i presupposti risultano dalla motivazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7

    L'obbligo di allegare gli atti richiamati in un provvedimento motivato per relationem non va inteso in senso formalistico quando gli atti sono già noti al destinatario; l'assenza di allegazione non è causa di nullità se il contribuente conosceva le stime utilizzate.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 3 e art. 21‑sexies / art. 21‑septies

    Norme sul procedimento amministrativo e sulla motivazione: richiamate in relazione alle modalità di sottoscrizione e allegazione degli atti amministrativi; nel caso esaminato alcune eccezioni su firma e allegazione sono state assorbite o ritenute non incisive.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54 (e artt. 13 e 21 citati)

    Norme IVA relative alla determinazione della base imponibile e ai meccanismi di rettifica; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione potesse utilizzare l'articolato sistema di presunzioni e di stima per ricostruire gli imponibili in presenza di contabilità inattendibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 53 e 56

    Regole processuali sull'impugnazione in appello: il giudice ha ritenuto che l'impugnazione dell'Agenzia, contestando la mancanza di prova dei presupposti dell'imposizione, implicasse un'impugnazione anche degli altri profili rilevanti indicati in primo grado.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di gravi, precise e concordanti anomalie contabili (margini anomali, valutazioni incoerenti, assenza di specificazione delle rimanenze), può avvalersi delle presunzioni semplici e ricostruire i redditi anche prescindendo dalle scritture contabili (DPR 600/1973 art.39(2)(d)).
  • Una volta prospettata dall'Erario l'antieconomicità o l'inattendibilità della contabilità, l'onere della prova si sposta sul contribuente che deve dimostrare la liceità e la coerenza fiscale delle operazioni dichiarate.
  • Per le cessioni immobiliari la base imponibile è in linea di principio il corrispettivo pattuito (direttiva 2006/112 art.73), ma la disciplina nazionale permette all'Amministrazione, in presenza di elementi probatori e dopo le modifiche normative, di utilizzare presunzioni semplici per dedurre maggiori ricavi se il contribuente non dimostra il contrario.
  • Vizi formali di notifica o di allegazione di atti amministrativi possono essere superati se il contribuente era a conoscenza degli atti o ha comunque esercitato il diritto di difesa in tempo (principio del 'raggiungimento dello scopo'); l'obbligo di allegazione non è assoluto quando gli atti sono noti.
  • Le eccezioni procedurali non decisive e le questioni assorbite da successiva definizione tra le parti possono determinare la cessazione della materia del contendere rispetto a taluni soggetti; il giudice può decidere nel merito su questioni di diritto infondate senza rinvio per economia processuale.
  • Prassi difensiva consigliata: documentare in modo puntuale la congruità dei prezzi e dei margini (perizia tecnica dettagliata, comparazioni di mercato specifiche), conservare e rendere disponibili evidenze sulle peculiarità degli immobili (ubicazione, mancanze urbanistiche/servizi) e argomentare tecnicamente sulle metodologie di stima utilizzate dall'ufficio tecnico erariale.

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