Cassazione Penale, Sentenza n. 49343/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di secondo grado sostenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo illogico e contraddittorio la dichiarazione di imprescrittibilità dei reati: eccepiva che in primo grado gli era stata inflitta una pena temporanea (15 anni) per il riconoscimento dell'attenuante speciale di dissociazione/ collaborazione (art. 8 L. 203/1991 e art. 416-bis, comma 3 c.p.), e quindi la prescrizione doveva essere computata sulla pena concretamente inflitta; contestava inoltre l'applicazione del principio consolidato dalle Sezioni Unite (Trubia) e chiedeva che si distinguesse tra reati astrattamente puniti con ergastolo, reati divenuti tali per prevalenza di aggravanti, e reati che per bilanciamento aggravanti/attenuanti risultino in pena temporanea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto prevalente il criterio del "pena edittale astratta" per il reato per cui l'imputato è stato giudicato responsabile: si trattava di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 3 c.p., fattispecie astrattamente punita con l'ergastolo. La Suprema Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Trubia, n. 19756/2015) secondo cui i delitti commessi anteriormente all'8 dicembre 2005 e astrattamente punibili con l'ergastolo sono imprescrittibili anche quando il riconoscimento di circostanze attenuanti determini in concreto l'irrogazione di pena temporanea. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante che l'attenuante speciale (dissociazione/collaborazione) sia stata riconosciuta in primo grado, perché la valutazione si fonda sulla fattispecie per la quale l'imputato è stato condannato (aggravata). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen. (omicidio)
Indica la fattispecie base dell'omicidio di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; utilizzata per definire la natura del reato contestato.
art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen. (aggravante)
L'aggravante contestata qualifica il delitto come omicidio aggravato e, ai fini dell'astratta edittalità, fa sì che la fattispecie sia punita con l'ergastolo.
art. 157 cod. pen. (vecchia versione, computo della prescrizione)
Norma del codice penale anteriore alle modifiche che disciplina i termini di prescrizione; la Corte ha valutato il calcolo della prescrizione alla luce del regime previgente al fatto.
art. 8 L. 203/1991 (attenuante della dissociazione / collaborazione)
Riconosciuta in grado di ridurre la pena concreta (attenuante speciale), ma la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante non sia idoneo a mutare la categoria astratta del reato quando la fattispecie sia, per legge e per valutazione giudiziale, quella punita con l'ergastolo.
art. 416-bis, comma 3 cod. pen.
Richiamato quale norma che disciplina la dissociazione; nel caso di specie il giudice di primo grado aveva riconosciuto un'attenuante speciale ex comma 3, ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante tale dato ai fini della qualificazione astratta del reato come punito con ergastolo.
Sez. U, Sentenza n. 19756 del 24/09/2015 (Trubia)
le Sezioni Unite ritengono che meriti di essere riaffermato il tradizionale orientamento della assoluta imprescrittibilità dei delitti, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005, punibili con la pena dell'ergastolo, pur nel caso in cui il riconoscimento di circostanze attenuanti comporti l'irrogazione della pena detentiva temporanea
Decisione di legittimità che ha stabilito il principio secondo cui, per i fatti anteriori all'8/12/2005, rileva la punibilità astratta (ergastolo) ai fini dell'imprescrittibilità, anche se in concreto la pena viene ridotta per attenuanti.
Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Richiamata nel dibattito giurisprudenziale in relazione al trattamento dell'attenuante della dissociazione rispetto al bilanciamento; qui citata a sostegno della tesi che la sottrazione al bilanciamento opera per gli aspetti favorevoli al reo, ma non in senso tale da cambiare l'orientamento Trubia richiamato dalla Corte.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per i fatti commessi anteriormente all'8/12/2005, ai fini dell'imprescrittibilità rileva la pena edittale astratta prevista per la fattispecie per la quale l'imputato viene definitivamente ritenuto responsabile: se quella fattispecie era punita con l'ergastolo, il reato è imprescrittibile anche se in concreto la pena venisse poi ridotta per attenuanti.
- La valutazione della "categoria" del reato (se astrattamente punibile con ergastolo) si effettua sulla base della fattispecie per cui il condannato viene ritenuto responsabile in sentenza, non sulla sola contestazione in capo all'imputazione o sulla pena inflitta in concreto nel processo di merito.
- Il riconoscimento di attenuanti speciali (es. dissociazione/collaborazione ex art. 8 L.203/1991 o art. 416-bis, comma 3) che riducono la pena concreta non necessariamente incidono sul computo della prescrizione quando la fattispecie resta astrattamente ergastolabile secondo la giurisprudenza consolidata.
- Se l'argomentazione difensiva si fonda su questioni di legittimità o sulla possibilità di interpretazioni contrastanti della regola di calcolo della prescrizione, il rimedio appropriato è la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; tuttavia la giurisprudenza unitaria (Trubia) ha già chiarito il principio richiamato nella decisione impugnata.
- In sede di impugnazione va verificato con attenzione se le aggravanti ritenute dal giudice di merito siano effettivamente accertate in modo definitivo: la mera allegazione dell'aggravante nell'imputazione non vale, invece, a modificare il parametro astratto per la prescrizione.
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