Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Gli eredi di un contribuente hanno impugnato un avviso di accertamento IMU 2012 relativo a un immobile assegnato alla coniuge separata nell'ambito del giudizio di separazione. In primo grado il ricorso era stato accolto, in appello era stato respinto, e la precedente ordinanza di Cassazione n. 6544/2023 aveva rigettato il ricorso per cassazione condannando i ricorrenti alle spese in favore del Comune. Avverso tale ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., deducendo: violazione dell'art. 112 c.p.c. ed errore revocatorio per contrasto tra contenuto del provvedimento e atti di causa; erronea condanna alle spese nonostante la mancata costituzione della controparte; errata indicazione della qualità soggettiva di una delle parti; mancata considerazione del pagamento del tributo per il periodo contestato; possibile mancata applicazione della disciplina introdotta dal d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012 sull'assegnazione della casa coniugale ai fini IMU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui mirava a rivalutare genericamente i fatti o a prospettare errori non decisivi e non riconducibili a un vero errore revocatorio. Ha invece accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese, rilevando che la precedente ordinanza aveva erroneamente condannato i ricorrenti a rifondere spese in favore di una controparte che, come risultava dagli atti e dall'intestazione del provvedimento, era rimasta intimata e non si era costituita, quindi non aveva sostenuto spese. L'ordinanza del 2023 è stata pertanto revocata parzialmente solo sul capo delle spese, con statuizione di nulla per le spese nel precedente giudizio e compensazione integrale delle spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione dedotta non è stata ritenuta decisiva perché gli errori lamentati non integravano un errore revocatorio ma meri refusi o questioni estranee al perimetro della revocazione.
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione dell'ordinanza di legittimità.
art. 395 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la revocazione richiede un errore di fatto decisivo, percepibile dagli atti, e non consente una nuova valutazione del merito o una censura generica della ricostruzione fattuale.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo quando vi sia un errore di percezione su un fatto decisivo, risultante dagli atti, e non quando si deduca una diversa lettura del materiale processuale.
art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16 del 2012
"Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ... l'assegnazione della casa coniugale al coniuge ... si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"
La Corte richiama la disposizione per evidenziare che la sua applicabilità decorre dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore, salvo diversa deroga, e quindi non rileva per l'annualità 2012.
L. n. 44 del 2012
La norma di conversione è richiamata solo per la decorrenza della disciplina IMU sulla casa coniugale, ritenuta applicabile dal 2013 e non dal 2012.
art. 3 Statuto dei contribuenti
È richiamato come principio generale che impedisce l'applicazione retroattiva della disciplina tributaria in assenza di deroga espressa.
art. 13 d.l. n. 201 del 2011
È richiamato quale disposizione IMU nel cui ambito si colloca la modifica sull'assegnazione della casa coniugale.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio per contestare la valutazione dei fatti o la ricostruzione della vicenda processuale: occorre un errore percettivo decisivo, immediatamente desumibile dagli atti.
- I meri refusi, le inesattezze marginali e le imprecisioni prive di incidenza sulla decisione non integrano errore revocatorio.
- La censura relativa alle spese può fondare revocazione quando la condanna sia stata pronunciata supponendo erroneamente la costituzione della parte vittoriosa, mentre dagli atti risulti che essa era rimasta intimata e non aveva sostenuto spese.
- La disciplina tributaria sopravvenuta, se priva di espressa retroattività, opera dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore e non può essere invocata per annualità anteriori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17420/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17426/2024 del 25/06/2024
- ordinanza_civile · 25 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2024 del 25/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →