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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Gli eredi di un contribuente hanno impugnato un avviso di accertamento IMU 2012 relativo a un immobile assegnato alla coniuge separata nell'ambito del giudizio di separazione. In primo grado il ricorso era stato accolto, in appello era stato respinto, e la precedente ordinanza di Cassazione n. 6544/2023 aveva rigettato il ricorso per cassazione condannando i ricorrenti alle spese in favore del Comune. Avverso tale ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., deducendo: violazione dell'art. 112 c.p.c. ed errore revocatorio per contrasto tra contenuto del provvedimento e atti di causa; erronea condanna alle spese nonostante la mancata costituzione della controparte; errata indicazione della qualità soggettiva di una delle parti; mancata considerazione del pagamento del tributo per il periodo contestato; possibile mancata applicazione della disciplina introdotta dal d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012 sull'assegnazione della casa coniugale ai fini IMU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui mirava a rivalutare genericamente i fatti o a prospettare errori non decisivi e non riconducibili a un vero errore revocatorio. Ha invece accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese, rilevando che la precedente ordinanza aveva erroneamente condannato i ricorrenti a rifondere spese in favore di una controparte che, come risultava dagli atti e dall'intestazione del provvedimento, era rimasta intimata e non si era costituita, quindi non aveva sostenuto spese. L'ordinanza del 2023 è stata pertanto revocata parzialmente solo sul capo delle spese, con statuizione di nulla per le spese nel precedente giudizio e compensazione integrale delle spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione dedotta non è stata ritenuta decisiva perché gli errori lamentati non integravano un errore revocatorio ma meri refusi o questioni estranee al perimetro della revocazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione dell'ordinanza di legittimità.

  • art. 395 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la revocazione richiede un errore di fatto decisivo, percepibile dagli atti, e non consente una nuova valutazione del merito o una censura generica della ricostruzione fattuale.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo quando vi sia un errore di percezione su un fatto decisivo, risultante dagli atti, e non quando si deduca una diversa lettura del materiale processuale.

  • art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16 del 2012

    "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ... l'assegnazione della casa coniugale al coniuge ... si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"

    La Corte richiama la disposizione per evidenziare che la sua applicabilità decorre dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore, salvo diversa deroga, e quindi non rileva per l'annualità 2012.

  • L. n. 44 del 2012

    La norma di conversione è richiamata solo per la decorrenza della disciplina IMU sulla casa coniugale, ritenuta applicabile dal 2013 e non dal 2012.

  • art. 3 Statuto dei contribuenti

    È richiamato come principio generale che impedisce l'applicazione retroattiva della disciplina tributaria in assenza di deroga espressa.

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011

    È richiamato quale disposizione IMU nel cui ambito si colloca la modifica sull'assegnazione della casa coniugale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio per contestare la valutazione dei fatti o la ricostruzione della vicenda processuale: occorre un errore percettivo decisivo, immediatamente desumibile dagli atti.
  • I meri refusi, le inesattezze marginali e le imprecisioni prive di incidenza sulla decisione non integrano errore revocatorio.
  • La censura relativa alle spese può fondare revocazione quando la condanna sia stata pronunciata supponendo erroneamente la costituzione della parte vittoriosa, mentre dagli atti risulti che essa era rimasta intimata e non aveva sostenuto spese.
  • La disciplina tributaria sopravvenuta, se priva di espressa retroattività, opera dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore e non può essere invocata per annualità anteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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